IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
              E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
                                 ed 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  legge
finanziaria per il 2007 e, in particolare, i commi da 344 a 349; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19  febbraio  2007,
come modificato dal decreto ministeriale 26 ottobre 2007 e coordinato
con  il  decreto  ministeriale  7  aprile  2008  e  con  il   decreto
ministeriale 6  agosto  2009,  recante  disposizioni  in  materia  di
detrazioni fiscali per le spese di  riqualificazione  energetica  del
patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'art. 1, comma  349  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
  Visto l'art. 1, commi da 20 a 24 della legge 24 dicembre  2007,  n.
244, che ha esteso l'ambito degli  interventi  del  comma  347  della
legge 296 del 2006 anche alle spese  relative  alla  sostituzione  di
impianti di climatizzazione invernale con pompe  di  calore  ad  alta
efficienza e con impianti geotermici a  bassa  entalpia,  modificando
altresi' alcune procedure di incentivazione; 
  Visto l'art. 29, comma 6, del decreto-legge  29  novembre  2008  n.
185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,
che ha previsto la  ripartizione  delle  detrazioni  in  cinque  rate
annuali di pari importo; 
  Visto l'art. 1, comma 48 della legge 13 dicembre 2010, n. 220,  che
ha previsto la proroga  degli  incentivi  per  interventi  effettuati
entro il 31 dicembre 2011, con  possibilita'  di  detrarre  la  spesa
sostenuta  in  dieci  rate  fino  a  un  tetto  massimo   di   spesa,
differenziato per categoria di intervento; 
  Visto l'art. 4, comma 4, della legge 22 dicembre 2011, n. 214,  che
ha  prorogato  la  detrazione  del  55%  fino  al  31  dicembre  2012
aggiungendo,  agli  interventi  agevolabili,   la   sostituzione   di
scaldacqua tradizionali con scaldacqua a  pompa  di  calore  dedicati
alla produzione di acqua calda sanitaria; 
  Visto  l'art.  11  del  decreto-legge  22  giugno  2012,   n.   83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
recante misure urgenti per la crescita del Paese, che ha prorogato le
detrazioni agli interventi effettuati entro il 30 giugno 2013; 
  Visto l'art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2013,  n.  90,  recante
disposizioni urgenti per il recepimento  della  direttiva  2010/31/UE
del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  19  maggio  2010  sulla
prestazione energetica nell'edilizia,  che  ha  disposto  la  proroga
delle detrazioni al 31 dicembre 2013 e, nel  caso  di  interventi  su
parti comuni degli edifici condominiali o che  interessino  tutte  le
unita' immobiliari di cui si compone  il  condominio,  al  30  giugno
2014, disponendo inoltre l'innalzamento dell'entita' della detrazione
nella misura del 65% per spese sostenute dal 6 giugno 2013; 
  Visto l'art. 1, comma 193 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che
ha  prorogato  la  detrazione   fiscale   per   gli   interventi   di
riqualificazione energetica degli edifici, confermandola nella misura
del 65%, per le spese sostenute dal 6  giugno  2013  al  31  dicembre
2014; 
  Visto l'articolo 1, comma 47 della legge 23 dicembre 2014, n.  190,
recante  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato, in forza dei  quali  spetta  una  detrazione
dell'imposta lorda per una quota pari al 65 per  cento  delle  spese,
rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio  2015  al
31 dicembre 2015, anche per gli interventi  di  acquisto  e  posa  in
opera delle schermature solari e di  acquisto  e  posa  in  opera  di
impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di  calore
alimentati da biomasse combustibili; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, in  particolare,  l'art.
1: 
    comma 74, in forza del quale le detrazioni sono  state  prorogate
fino al 31 dicembre 2016; 
    comma 87, in forza del quale le detrazioni sono usufruibili anche
dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati; 
    comma 88, in forza del quale spetta una  detrazione  dell'imposta
lorda per una quota pari al  65  per  cento  per  gli  interventi  di
acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi  multimediali
per il controllo da remoto degli impianti nelle unita' abitative; 
  Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, in  particolare,  l'art.
1: 
    comma 2, lettera a), punti 1 e 2, che proroga le detrazioni  fino
al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2021 per interventi  relativi  a
parti comuni degli edifici condominiali; 
    comma 2, lettera a) punto 3, in forza del quale sulle  detrazioni
per interventi relativi a parti  comuni  degli  edifici  condominiali
sono dettate le regole per l'aumento delle stesse dal 65% al  70%  ed
al 75%; 
  Visto l'art.  4-bis  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  ai
sensi del quale e' previsto che: 
    l'Agenzia  nazionale  per  le  nuove  tecnologie  e  lo  sviluppo
economico sostenibile (ENEA) effettua controlli,  anche  a  campione,
sulle  attestazioni   di   prestazione   energetica   relative   alla
sussistenza  delle  condizioni  di   ammissibilita'   al   beneficio,
asseverate da professionisti abilitati,  con  procedure  e  modalita'
disciplinate con decreto del Ministero dello sviluppo  economico,  di
concerto con il ministero dell'economia e delle finanze; 
    la non veridicita' dell'attestazione comporta  la  decadenza  del
beneficio, ferma restando la responsabilita'  del  professionista  ai
sensi delle disposizioni vigenti; 
    le autorizzazioni di spesa in favore  di  ENEA  per  i  controlli
predetti per gli anni dal 2017 al 2021; 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 e, in  particolare,  l'art.
1, comma 3, lettera a), che: 
    proroga le detrazioni fino al 31  dicembre  2018  e  le  rimodula
nella misura del 50 percento per gli interventi di acquisto e posa in
opera di finestre comprensive di infissi, di schermature  solari,  di
sostituzione di impianti di climatizzazione  invernale  con  impianti
dotati di caldaie a condensazione con determinate  caratteristiche  e
di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti
dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili; 
    prevede la detrazione fiscale nella misura del 65 percento per le
spese documentate e rimaste a carico del contribuente per  l'acquisto
e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di  impianti
esistenti; 
    per le spese relative agli interventi su parti comuni di  edifici
condominiali ricadenti nelle zone  sismiche  1,  2  e  3  finalizzati
congiuntamente  alla   riduzione   del   rischio   sismico   e   alla
riqualificazione energetica,  prevede  una  detrazione  nella  misura
dell'80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una
classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85  per  cento,  ove
gli interventi determinino il  passaggio  a  due  classi  di  rischio
inferiori; 
    ha esteso i controlli a campione dell'ENEA a tutti gli interventi
che accedono alle detrazioni fiscali; 
    ha esteso le  detrazioni  agli  Istituti  autonomi  per  le  case
popolari, comunque denominati, nonche' dagli enti  aventi  le  stesse
finalita' sociali dei predetti istituti,  istituiti  nella  forma  di
societa' che rispondono ai requisiti della  legislazione  europea  in
materia di in house providing; 
    con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, ha previsto la definizione  dei
requisiti  tecnici  che  devono   soddisfare   gli   interventi   che
beneficiano delle detrazioni; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  che  ha  prorogato  le
detrazioni fiscali di cui all'art. 14 del  decreto-legge  n.  63  del
2013 per l'anno 2019; 
  Visto  l'art.  10  del  decreto-legge  30  aprile  2019,   n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.  58,  a
mente del quale e' prevista la possibilita', per il  soggetto  avente
diritto alle detrazioni, di optare, in  luogo  dell'utilizzo  diretto
delle stesse, per un contributo di pari  ammontare,  sotto  forma  di
sconto sul corrispettivo dovuto,  anticipato  dal  fornitore  che  ha
effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma  di
credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in  compensazione,  in
cinque quote annuali di pari  importo,  ai  sensi  dell'art.  17  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza  l'applicazione  dei
limiti di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  e
all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
  Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, la quale: 
    ha prorogato  le  detrazioni  fiscali  di  cui  all'art.  14  del
decreto-legge n. 63 del 2013 per l'anno 2020; 
    nello stesso art.  14  del  decreto-legge  n.  63  del  2013,  ha
soppresso i periodi terzo, quarto e quinto del comma 2 lettera b-bis)
e ha sostituito il comma 3.1 limitando lo  sconto  sul  corrispettivo
dovuto anticipato dal  fornitore  ai  casi  in  cui  l'intervento  si
configura come ristrutturazione importante di primo livello e  quando
l'importo dei lavori e' pari o superiore a 200.000 euro; 
    ai commi 219, 220,  221  e  222  dell'art.  1  ha  introdotto  la
detrazione del 90% per le spese sostenute  per  gli  interventi,  ivi
inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna,  finalizzati
al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti
ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del  Ministro  dei  lavori
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per i cui requisiti tecnici e per  i
controlli rimanda al comma 3-ter del decreto-legge n. 63 del 2013; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che: 
    all'art. 119 ha introdotto, tra l'altro, l'aliquota di detrazione
del 110% per determinati  interventi  di  efficientamento  energetico
degli  edifici,  nonche'  i  requisiti  tecnici  da  rispettare   per
l'accesso al beneficio, rimandando per tale aspetto al decreto di cui
al comma 3-ter dell'art. 14 del decreto-legge n. 63/2013; 
    all'art. 121 ha previsto, tra l'altro, modifiche alla  disciplina
della cessione del credito  per  gli  interventi  di  efficientamento
energetico degli edifici; 
  Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n.  28,  concernente  il
recepimento della  direttiva  2009/28/CE  sulla  promozione  dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili,  recante  «Modifica  e  successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  26  giugno
2015  recante  «Applicazione  delle  metodologie  di  calcolo   delle
prestazioni  energetiche  e  definizione  delle  prescrizioni  e  dei
requisiti minimi degli edifici»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  26  giugno
2015 recante «Schemi e modalita' di riferimento per  la  compilazione
della relazione tecnica di progetto ai fini  dell'applicazione  delle
prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione  energetica  negli
edifici»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  26  giugno
2015 recante «Adeguamento del decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico,  26  giugno  2009  -  Linee   guida   nazionali   per   la
certificazione energetica degli edifici»; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  11  marzo
2008,  come  modificato  dal  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 26 gennaio 2010,  di  attuazione  dell'art.  1,  comma  24,
lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la  definizione
dei valori limite di  fabbisogno  di  energia  primaria  annuo  e  di
trasmittanza termica ai fini dell'applicazione dei commi  344  e  345
della legge finanziaria 2007; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
28 febbraio 2017, n. 58, recante «Sisma Bonus - Linee  guida  per  la
classificazione del rischio  sismico  delle  costruzioni  nonche'  le
modalita' per l'attestazione, da parte di  professionisti  abilitati,
dell'efficacia degli interventi effettuati»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.
380 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
2 marzo 2018, recante «Approvazione del glossario contenente l'elenco
non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in  regime
di attivita' di edilizia libera, ai sensi dell'art. 1,  comma  2  del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 11 ottobre  2017  recante  «Criteri  ambientali
minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per  la
nuova  costruzione,  ristrutturazione  e  manutenzione   di   edifici
pubblici»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare del 7 novembre 2017, n. 186 recante «egolamento
recante  la  disciplina  dei  requisiti,  delle  procedure  e   delle
competenze per il rilascio di una certificazione  dei  generatori  di
calore alimentati a biomasse combustibili solide»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                   Oggetto, ambito di applicazione 
                            e definizioni 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione dell'art.  14,  comma  3-ter,
del decreto-legge n. 63 del 2013, definisce i requisiti  tecnici  che
devono soddisfare gli interventi che danno  diritto  alla  detrazione
delle spese sostenute per interventi  di  efficienza  energetica  del
patrimonio  edilizio  esistente,  spettanti  ai  sensi   del   citato
articolo, nonche' gli interventi finalizzati al recupero  o  restauro
della facciata esterna degli edifici esistenti  di  cui  all'art.  1,
comma 220 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e gli  interventi  che
danno diritto alla detrazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 119 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ivi compresi i massimali di  costo
specifici per singola tipologia di intervento. 
  2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di  cui
al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e le definizioni di cui
al decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  26  giugno  2015
recante «Applicazione delle metodologie di calcolo delle  prestazioni
energetiche e definizione delle prescrizioni e dei  requisiti  minimi
degli edifici». Si  applicano  altresi'  le  definizioni  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380,  del
decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  2  marzo
2018 recante  approvazione  del  glossario  contenente  l'elenco  non
esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in  regime  di
attivita' edilizia libera, e delle  vigenti  norme  tecniche  per  le
costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 17 gennaio 2018. 
  3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2,  ai  fini  del  presente
decreto si applicano le seguenti definizioni: 
    a) Bonus Facciate: la misura di cui ai commi 219, 220, 221 e  222
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
    b) Decreto Rilancio: il decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
    c) Decreto  Requisiti  Minimi:  il  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo  economico  26  giugno  2015  recante  «Applicazione   delle
metodologie di calcolo delle prestazioni  energetiche  e  definizione
delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici»; 
    d) Decreto Relazioni Tecniche:  il  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 26 giugno 2015  recante  «Schemi  e  modalita'  di
riferimento per la compilazione della relazione tecnica  di  progetto
ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei  requisiti  minimi
di prestazione energetica negli edifici»; 
    e) Decreto  Linee  Guida  APE:  il  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 26 giugno 2015 recante  «Adeguamento  del  decreto
del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 -  Linee  Guida
nazionali per la certificazione energetica degli edifici»; 
    f)  fornitore:  fabbricante  o  suo  rappresentante   autorizzato
nell'Unione  europea  oppure  importatore  che  immette  o  mette  in
servizio il prodotto sul mercato  dell'Unione,  ovvero  fornitore  di
servizi; 
    g)    sostituzione    funzionale:     installazione     di     un
micro-cogeneratore di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), punti ix e
x, adibito all'uso  di  impianto  di  climatizzazione  invernale,  in
sostituzione di un generatore di calore  precedentemente  installato,
il  quale  puo'  rimanere  installato  con  esclusiva   funzione   di
apparecchio di riscaldamento supplementare; 
    h) tecnico abilitato: soggetto abilitato  alla  progettazione  di
edifici e impianti nell'ambito delle competenze  ad  esso  attribuite
dalla legislazione vigente iscritto agli specifici ordini  e  collegi
professionali; 
    i) edificio unifamiliare: per edificio  unifamiliare  si  intende
quello  riferito  ad  un'unica  unita'  immobiliare   di   proprieta'
esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di  uno  o  piu'
accessi  autonomi  dall'esterno  e  destinato  all'abitazione  di  un
singolo nucleo  familiare.  Una  unita'  immobiliare  puo'  ritenersi
«funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di  installazioni  o
manufatti di qualunque genere, quali impianti  per  l'acqua,  per  il
gas, per l'energia elettrica,  per  il  riscaldamento  di  proprieta'
esclusiva (ad uso/ autonomo esclusivo) e la presenza di  un  «accesso
autonomo dall'esterno», presuppone che l'unita' immobiliare  disponga
di un accesso indipendente non comune ad  altre  unita'  immobiliari,
chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso  dalla
strada o da cortile o giardino di proprieta' esclusiva; 
    j) parti comuni degli edifici: le parti di cui all'art. 1117  del
codice civile, degli edifici dotati di piu' unita' immobiliari; 
    k) interventi trainanti: interventi eseguiti ai  sensi  dell'art.
119, comma 1 del Decreto Rilancio; 
    l) interventi trainati: interventi eseguiti  ai  sensi  dell'art.
119, comma 2 del Decreto Rilancio; 
    m)  finestre  comprensive  di  infissi:  le   chiusure   tecniche
trasparenti e opache, apribili  e  assimilabili,  e  dei  cassonetti,
comprensivi degli infissi.