Art. 10 
 
                            Monitoraggio 
                    e comunicazione dei risultati 
 
  1. ENEA acquisisce ed  elabora  le  informazioni  ottenute  secondo
quanto previsto dal  presente  decreto,  al  fine  di  monitorare  il
raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica e l'efficacia
dell'utilizzo delle risorse pubbliche impiegate allo scopo. 
  2.  ENEA,  sulla  base  delle  elaborazioni  di  cui  al  comma  1,
predispone e trasmette al Ministero dello sviluppo  economico,  entro
il 31 marzo di ogni anno, un rapporto tecnico-economico  relativo  ai
risultati dell'anno precedente, anche stimati.  I  risultati  stimati
nel  rapporto  relativo  all'anno  precedente  sono  consolidati  nei
rapporti  successivi,  sulla  base   delle   documentazioni   fiscali
definitive. 
  3. Il rapporto di cui al comma 2 e' pubblicato  sul  sito  internet
del Ministero dello sviluppo economico e di ENEA.