Art. 10 Monitoraggio e comunicazione dei risultati 1. ENEA acquisisce ed elabora le informazioni ottenute secondo quanto previsto dal presente decreto, al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica e l'efficacia dell'utilizzo delle risorse pubbliche impiegate allo scopo. 2. ENEA, sulla base delle elaborazioni di cui al comma 1, predispone e trasmette al Ministero dello sviluppo economico, entro il 31 marzo di ogni anno, un rapporto tecnico-economico relativo ai risultati dell'anno precedente, anche stimati. I risultati stimati nel rapporto relativo all'anno precedente sono consolidati nei rapporti successivi, sulla base delle documentazioni fiscali definitive. 3. Il rapporto di cui al comma 2 e' pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico e di ENEA.