Art. 2 
 
            Tipologia e caratteristiche degli interventi 
 
  1. Ai  fini  del  presente  decreto  e'  identificata  la  seguente
tipologia di interventi: 
    a) interventi di riqualificazione energetica globale  di  cui  al
comma 344 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  eseguiti
su edifici esistenti o su singole unita' immobiliari esistenti; 
    b) interventi sull'involucro  edilizio  di  edifici  esistenti  o
parti di edifici esistenti, di cui al comma 345  dell'art.  1,  della
legge finanziaria 2007, di cui ai commi 2, lettere a) e b),  2-quater
e 2-quater.1 dell'art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, di cui al
comma 220 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e  di  cui
all'art.  119  comma  1,  lettera  a)  del  Decreto  Rilancio.   Tali
interventi possono riguardare: 
      i. le  strutture  opache  verticali  e/o  le  strutture  opache
orizzontali (coperture e pavimenti), delimitanti il volume riscaldato
verso l'esterno, verso vani non riscaldati e contro terra; 
      ii.  la  sostituzione  di  finestre  comprensive   di   infissi
delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno  e  verso  vani  non
riscaldati; 
      iii. la posa in opera di schermature solari di cui all'allegato
M del decreto  legislativo  n.  311  del  2006,  che  riguardino,  in
particolare, l'installazione di sistemi di schermatura  e/o  chiusure
tecniche oscuranti mobili, montate  in  modo  solidale  all'involucro
edilizio o ai suoi componenti; 
      iv. le parti comuni di edifici  condominiali,  che  interessino
l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per  cento
della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo; 
      v. le parti comuni di  edifici  condominiali,  che  interessino
l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per  cento
della superficie  disperdente  lorda  dell'edificio  medesimo  e  che
conseguono almeno le qualita' medie  di  cui  alle  tabelle  3  e  4,
dell'Allegato 1 del Decreto Linee Guida APE; 
      vi. i medesimi interventi di cui ai punti iv  e  v,  realizzati
nelle zone sismiche 1, 2  e  3  che  contestualmente  determinino  il
passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore, secondo  quanto
stabilito  dal  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti 28 febbraio 2017, n. 58; 
      vii. i medesimi interventi di cui ai punti iv e  v,  realizzati
nelle zone sismiche 1, 2  e  3  che  contestualmente  determinino  il
passaggio a due o piu' classi di rischio sismico  inferiori,  secondo
quanto stabilito dal decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
trasporti 28 febbraio 2017, n. 58; 
      viii. ai sensi  del  comma  220  dell'art.  1  della  legge  di
bilancio 2020, cd. Bonus  Facciate,  le  strutture  opache  verticali
delle facciate  esterne  influenti  dal  punto  di  vista  energetico
riguardanti il rifacimento dell'intonaco delle medesime facciate  per
oltre il 10% della superficie  disperdente  lorda  complessiva  degli
edifici esistenti ubicati nelle zone A  o  B  ai  sensi  del  decreto
ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968; 
      ix. ai sensi del comma 1, lettera a) dell'art. 119 del  Decreto
Rilancio, l'isolamento delle superfici opache verticali,  orizzontali
e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio, o  dell'unita'
immobiliare situata all'interno di  edifici  plurifamiliari  che  sia
funzionalmente indipendente e disponga di uno o piu' accessi autonomi
dall'esterno, con  un'incidenza  superiore  al  25  per  cento  della
superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo; 
    c) interventi  di  installazione  di  collettori  solari  di  cui
all'art. 1, comma 346, della legge 27 dicembre 2006, n.  296  per  la
produzione di acqua calda per usi domestici o industriali  e  per  la
copertura  del  fabbisogno  di  acqua  calda  in  piscine,  strutture
sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e universita'; 
    d) interventi di installazione di collettori solari di  cui  alle
lettere b) e c) dell'art. 119 del Decreto Rilancio  in  sostituzione,
anche parziale, delle funzioni di riscaldamento ambiente e produzione
di acqua calda sanitaria assolte prima dell'intervento  dall'impianto
di climatizzazione invernale esistente; 
    e)  interventi  riguardanti  gli  impianti   di   climatizzazione
invernale e produzione di acqua calda sanitaria di  cui  all'art.  1,
comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e di cui alle lettere
b) e c) dell'art. 119 del Decreto Rilancio. Tali  interventi  possono
riguardare: 
      i. la  sostituzione,  integrale  o  parziale,  di  impianti  di
climatizzazione  invernale  con  impianti   dotati   di   caldaie   a
condensazione; 
      ii. i medesimi interventi di cui al punto i, con la contestuale
installazione di sistemi di  termoregolazione  evoluti,  appartenenti
alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione  della  Commissione
2014/C 207/02; 
      iii. i medesimi interventi di cui ai punti i e ii, eseguiti  ai
sensi della  lettera  b)  del  comma  1  dell'art.  119  del  Decreto
Rilancio, o su impianti di edifici unifamiliari o unita'  immobiliari
situate   all'interno   di   edifici   plurifamiliari    che    siano
funzionalmente indipendenti  e  dispongano  di  uno  o  piu'  accessi
autonomi dall'esterno ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art.
119 del Decreto Rilancio; 
      iv. la sostituzione,  integrale  o  parziale,  di  impianti  di
climatizzazione invernale con impianti dotati  di  generatori  d'aria
calda a condensazione; 
      v. la  sostituzione,  integrale  o  parziale,  di  impianti  di
climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di  calore  ad
alta efficienza, anche  con  sistemi  geotermici  a  bassa  entalpia,
destinati alla climatizzazione invernale con o  senza  produzione  di
acqua calda sanitaria e alla climatizzazione estiva  se  reversibili,
aventi i requisiti di cui all'allegato F; 
      vi. i medesimi interventi di cui al punto v, eseguiti ai  sensi
delle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 119 del Decreto Rilancio; 
      vii. la sostituzione, integrale  o  parziale,  di  impianti  di
climatizzazione invernale con impianti dotati di  apparecchi  ibridi,
costituiti da pompa di calore e caldaia a condensazione, realizzati e
concepiti per funzionare in abbinamento tra loro; 
      viii. i medesimi interventi di cui al  punto  vii  eseguiti  ai
sensi delle lettere b) e c) del comma 1  dell'art.  119  del  Decreto
Rilancio; 
      ix.  la  sostituzione  funzionale,  integrale  o  parziale,  di
impianti  di  climatizzazione  invernale  con  impianti   dotati   di
micro-cogeneratori di potenza elettrica inferiore a 50kWe; 
      x. i medesimi interventi di cui al punto ix eseguiti  ai  sensi
delle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 119 del Decreto Rilancio; 
      xi. la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a
pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria; 
      xii.  l'installazione  di  scaldacqua  a  pompa  di  calore  in
sostituzione di un  sistema  di  produzione  di  acqua  calda  quando
avviene  con  lo  stesso  generatore   di   calore   destinato   alla
climatizzazione invernale ai sensi delle lettere b) e c) del comma  1
dell'art. 119 del Decreto Rilancio; 
      xiii. l'installazione, di impianti di climatizzazione invernale
dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili; 
      xiv. ai sensi della lettera c) del comma 1  dell'art.  119  del
Decreto Rilancio, esclusivamente per  le  aree  non  metanizzate  nei
comuni non interessati dalle procedure di infrazione  comunitaria  n.
2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la
non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti  dalla  direttiva
2008/50/CE,  la   sostituzione   dell'impianto   di   climatizzazione
invernale con caldaie a biomassa aventi prestazioni  emissive  con  i
valori previsti almeno per la classe 5 stelle  individuata  ai  sensi
del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186; 
      xv.  l'allaccio  a  sistemi  di  teleriscaldamento  efficiente,
definiti ai sensi dell'art. 2, comma  2,  lettera  tt),  del  decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102, ai sensi delle  lettere  b)  e  c)
dell'art. 119 del  Decreto  Rilancio,  esclusivamente  per  i  comuni
montani non interessati dalle  procedure  europee  di  infrazione  n.
2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28  maggio  2015  per
l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti  dalla  direttiva
2008/50/CE; 
    f) installazione e messa in opera,  nelle  unita'  abitative,  di
dispositivi e sistemi di building automation. 
  2. Gli interventi di cui ai punti da iv a vii della lettera b)  del
comma 1 possono comprendere, beneficiando delle stesse percentuali di
detrazione, i lavori  di  sostituzione  di  finestre  comprensive  di
infissi e di installazione delle  schermature  solari  che  insistono
sulla stessa  superficie  di  involucro  oggetto  dell'intervento  di
isolamento termico e gli interventi  sugli  impianti  comuni  purche'
siano  eseguiti  contestualmente  e  siano  inseriti   nella   stessa
relazione tecnica di cui al Decreto Relazioni Tecniche. 
  3. Ai fini della definizione dei requisiti tecnici degli interventi
finalizzati contestualmente alla riduzione del  rischio  sismico,  di
cui all'art. 2, comma 1, lettera b), punti vi e vii, si applicano  le
disposizioni di cui al decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. 
  4. Ai fini dell'accesso al beneficio di cui all'art.  1,  comma  1,
gli interventi di cui al  comma  1  rispettano  i  requisiti  di  cui
all'allegato A. 
  5. Ai fini dell'applicazione dell'art. 119,  comma  2  del  Decreto
Rilancio, fatto salvo il caso indicato  al  medesimo  comma,  in  cui
l'edificio sia sottoposto ad almeno  uno  dei  vincoli  previsti  dal
codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. ?42,  o  gli  interventi  di  cui  al
citato comma 1 siano vietati da regolamenti  edilizi,  urbanistici  e
ambientali,  le  date  delle  spese  sostenute  per  gli   interventi
trainati, sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato  dalla
data di inizio e dalla data di fine dei lavori per  la  realizzazione
degli interventi trainanti. In tal caso agli interventi  trainati  si
applica  la  medesima  percentuale  di  detrazione  degli  interventi
trainanti. Ove possibile, gli interventi sono inseriti  nella  stessa
relazione tecnica di cui al Decreto Relazioni Tecniche.