Art. 2 Tipologia e caratteristiche degli interventi 1. Ai fini del presente decreto e' identificata la seguente tipologia di interventi: a) interventi di riqualificazione energetica globale di cui al comma 344 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, eseguiti su edifici esistenti o su singole unita' immobiliari esistenti; b) interventi sull'involucro edilizio di edifici esistenti o parti di edifici esistenti, di cui al comma 345 dell'art. 1, della legge finanziaria 2007, di cui ai commi 2, lettere a) e b), 2-quater e 2-quater.1 dell'art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, di cui al comma 220 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e di cui all'art. 119 comma 1, lettera a) del Decreto Rilancio. Tali interventi possono riguardare: i. le strutture opache verticali e/o le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, verso vani non riscaldati e contro terra; ii. la sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati; iii. la posa in opera di schermature solari di cui all'allegato M del decreto legislativo n. 311 del 2006, che riguardino, in particolare, l'installazione di sistemi di schermatura e/o chiusure tecniche oscuranti mobili, montate in modo solidale all'involucro edilizio o ai suoi componenti; iv. le parti comuni di edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo; v. le parti comuni di edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo e che conseguono almeno le qualita' medie di cui alle tabelle 3 e 4, dell'Allegato 1 del Decreto Linee Guida APE; vi. i medesimi interventi di cui ai punti iv e v, realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente determinino il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58; vii. i medesimi interventi di cui ai punti iv e v, realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente determinino il passaggio a due o piu' classi di rischio sismico inferiori, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58; viii. ai sensi del comma 220 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020, cd. Bonus Facciate, le strutture opache verticali delle facciate esterne influenti dal punto di vista energetico riguardanti il rifacimento dell'intonaco delle medesime facciate per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968; ix. ai sensi del comma 1, lettera a) dell'art. 119 del Decreto Rilancio, l'isolamento delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio, o dell'unita' immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno, con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo; c) interventi di installazione di collettori solari di cui all'art. 1, comma 346, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e universita'; d) interventi di installazione di collettori solari di cui alle lettere b) e c) dell'art. 119 del Decreto Rilancio in sostituzione, anche parziale, delle funzioni di riscaldamento ambiente e produzione di acqua calda sanitaria assolte prima dell'intervento dall'impianto di climatizzazione invernale esistente; e) interventi riguardanti gli impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria di cui all'art. 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e di cui alle lettere b) e c) dell'art. 119 del Decreto Rilancio. Tali interventi possono riguardare: i. la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione; ii. i medesimi interventi di cui al punto i, con la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02; iii. i medesimi interventi di cui ai punti i e ii, eseguiti ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 119 del Decreto Rilancio, o su impianti di edifici unifamiliari o unita' immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art. 119 del Decreto Rilancio; iv. la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori d'aria calda a condensazione; v. la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza, anche con sistemi geotermici a bassa entalpia, destinati alla climatizzazione invernale con o senza produzione di acqua calda sanitaria e alla climatizzazione estiva se reversibili, aventi i requisiti di cui all'allegato F; vi. i medesimi interventi di cui al punto v, eseguiti ai sensi delle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 119 del Decreto Rilancio; vii. la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore e caldaia a condensazione, realizzati e concepiti per funzionare in abbinamento tra loro; viii. i medesimi interventi di cui al punto vii eseguiti ai sensi delle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 119 del Decreto Rilancio; ix. la sostituzione funzionale, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di micro-cogeneratori di potenza elettrica inferiore a 50kWe; x. i medesimi interventi di cui al punto ix eseguiti ai sensi delle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 119 del Decreto Rilancio; xi. la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria; xii. l'installazione di scaldacqua a pompa di calore in sostituzione di un sistema di produzione di acqua calda quando avviene con lo stesso generatore di calore destinato alla climatizzazione invernale ai sensi delle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 119 del Decreto Rilancio; xiii. l'installazione, di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili; xiv. ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art. 119 del Decreto Rilancio, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186; xv. l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, ai sensi delle lettere b) e c) dell'art. 119 del Decreto Rilancio, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE; f) installazione e messa in opera, nelle unita' abitative, di dispositivi e sistemi di building automation. 2. Gli interventi di cui ai punti da iv a vii della lettera b) del comma 1 possono comprendere, beneficiando delle stesse percentuali di detrazione, i lavori di sostituzione di finestre comprensive di infissi e di installazione delle schermature solari che insistono sulla stessa superficie di involucro oggetto dell'intervento di isolamento termico e gli interventi sugli impianti comuni purche' siano eseguiti contestualmente e siano inseriti nella stessa relazione tecnica di cui al Decreto Relazioni Tecniche. 3. Ai fini della definizione dei requisiti tecnici degli interventi finalizzati contestualmente alla riduzione del rischio sismico, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), punti vi e vii, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. 4. Ai fini dell'accesso al beneficio di cui all'art. 1, comma 1, gli interventi di cui al comma 1 rispettano i requisiti di cui all'allegato A. 5. Ai fini dell'applicazione dell'art. 119, comma 2 del Decreto Rilancio, fatto salvo il caso indicato al medesimo comma, in cui l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. ?42, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti. In tal caso agli interventi trainati si applica la medesima percentuale di detrazione degli interventi trainanti. Ove possibile, gli interventi sono inseriti nella stessa relazione tecnica di cui al Decreto Relazioni Tecniche.