Art. 3 Limiti delle agevolazioni 1. Le detrazioni concesse per gli interventi di cui all'art. 2 si applicano con le percentuali di detrazione, i valori di detrazione massima ammissibile o di spesa massima ammissibile riportati nell'allegato B al presente decreto. 2. L'ammontare massimo delle detrazioni o della spesa massima ammissibile per gli interventi di cui all'art. 2, fermi restando i limiti di cui all'allegato B, e' calcolato nel rispetto dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento. Tale ammontare e' calcolato, secondo quanto riportato all'allegato A, punto 13. Fatti salvi gli interventi di cui all'art. 119 del Decreto rilancio, fanno eccezione le spese per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), punti vi e vii, per i quali non sono definiti massimali di costo specifici. 3. Nel caso in cui uno degli interventi di cui all'art. 2 consista nella mera prosecuzione di interventi della stessa categoria iniziati in anni precedenti sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo di spesa o di detrazione, si tiene conto anche delle spese o delle detrazioni fruite negli anni precedenti.