Art. 3 
 
                      Limiti delle agevolazioni 
 
  1. Le detrazioni concesse per gli interventi di cui all'art.  2  si
applicano con le percentuali di detrazione, i  valori  di  detrazione
massima  ammissibile  o  di  spesa  massima   ammissibile   riportati
nell'allegato B al presente decreto. 
  2. L'ammontare massimo  delle  detrazioni  o  della  spesa  massima
ammissibile per gli interventi di cui all'art. 2,  fermi  restando  i
limiti di cui all'allegato B, e' calcolato nel rispetto dei massimali
di  costo  specifici  per  singola  tipologia  di  intervento.   Tale
ammontare e' calcolato,  secondo  quanto  riportato  all'allegato  A,
punto 13. Fatti salvi gli interventi di cui all'art. 119 del  Decreto
rilancio, fanno eccezione le spese per gli  interventi  di  riduzione
del rischio sismico di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), punti  vi
e vii, per i quali non sono definiti massimali di costo specifici. 
  3. Nel caso in cui uno degli interventi di cui all'art. 2  consista
nella mera prosecuzione di interventi della stessa categoria iniziati
in anni precedenti sullo stesso immobile, ai  fini  del  computo  del
limite massimo di spesa o di detrazione, si tiene conto  anche  delle
spese o delle detrazioni fruite negli anni precedenti.