Art. 4 Soggetti ammessi alla detrazione 1. Per gli interventi di cui all'art. 2, la detrazione dall'imposta sul reddito spetta: a) alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all'art. 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non titolari di reddito d'impresa, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui all'art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unita' immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti; b) ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui al predetto art. 2 sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unita' immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale anche rurali, posseduti o detenuti; c) agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonche' agli enti aventi le stesse finalita' sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di societa' che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e, fatti salvi gli interventi di cui all'art. 119 del Decreto Rilancio, che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprieta', ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonche' dalle cooperative di abitazione a proprieta' indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui al predetto art. 2 sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unita' immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale anche rurali. 2. Le detrazioni di cui all'art. 119 del Decreto Rilancio possono essere fruite dai soggetti di cui al medesimo art. 119, comma 9. 3. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente decreto siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete all'utilizzatore ed e' determinata in base al costo sostenuto dalla societa' concedente.