Art. 4 
 
                  Soggetti ammessi alla detrazione 
 
  1. Per gli interventi di cui all'art. 2, la detrazione dall'imposta
sul reddito spetta: 
    a) alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui  all'art.
5 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto
del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  non
titolari di  reddito  d'impresa,  che  sostengono  le  spese  per  la
esecuzione degli interventi di cui all'art. 14 del  decreto-legge  n.
63 del 2013 sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti  o
su unita' immobiliari esistenti  di  qualsiasi  categoria  catastale,
anche rurali, posseduti o detenuti; 
    b) ai soggetti titolari di reddito d'impresa  che  sostengono  le
spese per la esecuzione degli interventi di cui al  predetto  art.  2
sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti  o  su  unita'
immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale anche  rurali,
posseduti o detenuti; 
    c)  agli  Istituti  autonomi  per  le  case  popolari,   comunque
denominati, nonche' agli enti aventi le stesse finalita' sociali  dei
predetti istituti, istituiti nella forma di societa'  che  rispondono
ai requisiti della  legislazione  europea  in  materia  di  in  house
providing e, fatti salvi gli  interventi  di  cui  all'art.  119  del
Decreto Rilancio, che siano costituiti e operanti alla  data  del  31
dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati  su
immobili, di loro proprieta', ovvero gestiti per  conto  dei  comuni,
adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonche' dalle  cooperative
di abitazione a proprieta'  indivisa  per  interventi  realizzati  su
immobili dalle stesse posseduti e assegnati in  godimento  ai  propri
soci, che sostengono le spese per la esecuzione degli  interventi  di
cui al predetto art. 2 sugli edifici esistenti, su parti  di  edifici
esistenti o su unita' immobiliari esistenti  di  qualsiasi  categoria
catastale anche rurali. 
  2. Le detrazioni di cui all'art. 119 del Decreto  Rilancio  possono
essere fruite dai soggetti di cui al medesimo art. 119, comma 9. 
  3. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente decreto  siano
eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria,  la  detrazione
compete all'utilizzatore ed e' determinata in base al costo sostenuto
dalla societa' concedente.