Art. 7 Attestato di prestazione energetica 1. L'attestato di prestazione energetica delle unita' immobiliari interessate dagli interventi, da prodursi nella situazione successiva all'esecuzione degli interventi, e' obbligatorio per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), e lettera b) punti i, ii e punti da iv a ix, con l'esclusione dei lavori di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unita' immobiliari. 2. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), punto v, fatto salvo quanto previsto al comma 1, e' obbligatoria la produzione dell'attestato di prestazione energetica riferita all'intero edificio, prodotto nella situazione ante e post intervento, allo scopo di valutare, secondo i criteri di cui al punto 12 dell'Allegato A, il conseguimento della qualita' estiva ed invernale secondo le tabelle 3 e 4 dell'allegato 1 al Decreto Linee Guida APE. 3. Per gli interventi di cui all'art. 119, commi 1 e 2 del Decreto Rilancio, e' obbligatoria la produzione degli attestati di prestazione energetica nella situazione ante e post intervento di cui al punto 12 dell'Allegato A. Ai fini di cui al presente comma, non sono ammessi gli attestati redatti tramite l'utilizzo di software basati su metodi di calcolo semplificati di cui al punto 4.2.2 dell'allegato 1 del Decreto Linee Guida APE.