Art. 7 
 
                 Attestato di prestazione energetica 
 
  1. L'attestato di prestazione energetica delle  unita'  immobiliari
interessate dagli interventi, da prodursi nella situazione successiva
all'esecuzione degli interventi, e' obbligatorio per  gli  interventi
di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), e lettera b) punti  i,  ii  e
punti da iv a ix, con l'esclusione  dei  lavori  di  sostituzione  di
finestre comprensive di infissi in singole unita' immobiliari. 
  2. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), punto
v, fatto salvo  quanto  previsto  al  comma  1,  e'  obbligatoria  la
produzione  dell'attestato   di   prestazione   energetica   riferita
all'intero  edificio,  prodotto  nella   situazione   ante   e   post
intervento, allo scopo di valutare, secondo i criteri di cui al punto
12  dell'Allegato  A,  il  conseguimento  della  qualita'  estiva  ed
invernale secondo le tabelle 3 e 4 dell'allegato 1 al  Decreto  Linee
Guida APE. 
  3. Per gli interventi di cui all'art. 119, commi 1 e 2 del  Decreto
Rilancio,  e'  obbligatoria  la   produzione   degli   attestati   di
prestazione energetica nella situazione ante e post intervento di cui
al punto 12 dell'Allegato A. Ai fini di cui al  presente  comma,  non
sono ammessi gli attestati redatti  tramite  l'utilizzo  di  software
basati su metodi di  calcolo  semplificati  di  cui  al  punto  4.2.2
dell'allegato 1 del Decreto Linee Guida APE.