Art. 9 Trasferimento delle quote e cessione del credito 1. In caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unita' immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui all'art. 2, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, salvo diverso accordo tra le parti, per i rimanenti periodi d'imposta, all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. 2. I soggetti beneficiari di cui all'art. 4 possono optare per la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante ai sensi dall'art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e successive modificazioni, nonche' per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante ai sensi degli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio.