Art. 2 
 
                            Asseverazione 
 
  1.   Il   tecnico   abilitato    antepone    alla    sottoscrizione
dell'asseverazione il richiamo agli articoli 47, 75 e 76 del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
  2. Il tecnico abilitato, all'atto della sottoscrizione,  appone  il
timbro fornito dal collegio o dall'ordine  professionale,  attestante
che  lo  stesso  possiede  il  requisito,  prescritto  dalla   legge,
dell'iscrizione nell'albo professionale e di svolgimento della libera
professione. 
  3.  Fermo  restando   quanto   previsto   dai   commi   precedenti,
costituiscono, inoltre,  elementi  essenziali  dell'asseverazione,  a
pena di invalidita': 
    a) la dichiarazione espressa del tecnico abilitato con  la  quale
lo stesso specifica di voler ricevere ogni comunicazione  con  valore
legale ad un preciso  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata,
anche ai fini della contestazione di cui al comma 2 dell'art. 6; 
    b)   la   dichiarazione   che,   alla   data   di   presentazione
dell'asseverazione, il massimale della polizza allegata  e'  adeguato
al numero  delle  attestazioni  o  asseverazioni  rilasciate  e  agli
importi degli  interventi  oggetto  delle  predette  asseverazioni  o
attestazioni. 
  4.  Il  tecnico   abilitato   allega,   a   pena   di   invalidita'
dell'asseverazione medesima, copia della  polizza  di  assicurazione,
che costituisce parte integrante del documento  di  asseverazione,  e
copia del documento di riconoscimento. 
  5. Non sono considerati validi, ai fini del  presente  decreto,  le
polizze di assicurazione stipulate con le  imprese  di  assicurazione
extracomunitaria, ovverosia le societa' di assicurazione aventi  sede
legale e amministrazione  centrale  in  uno  Stato  non  appartenente
all'Unione europea, o non aderente allo Spazio economico europeo.  E'
consentita anche la stipulazione in coassicurazione. 
  6. Il massimale della  polizza  di  assicurazione  e'  adeguato  al
numero delle asseverazioni rilasciate e all'ammontare  degli  importi
degli interventi oggetto delle asseverazioni; a tal fine, il  tecnico
abilitato dichiara che il massimale della  polizza  di  assicurazione
allegata all'asseverazione e' adeguato. In  ogni  caso  il  massimale
della polizza di assicurazione  non  puo'  essere  inferiore  a  euro
500.000. 
  7. L'asseverazione puo' avere ad oggetto gli interventi conclusi  o
uno stato di avanzamento delle opere per la loro  realizzazione,  nei
limiti previsti all'art. 119, comma 13-bis del decreto rilancio ed e'
redatta: 
    a) secondo il modulo tipo di cui all'allegato 1, che contiene gli
elementi essenziali dell'asseverazione di cui al  presente  articolo,
con riferimento al caso in cui i lavori siano conclusi; 
    b) secondo il modulo tipo di cui all'allegato 2, che contiene gli
elementi essenziali dell'asseverazione di cui al  presente  articolo,
con riferimento al caso di uno stato di avanzamento lavori. 
  8. L'asseverazione di cui  al  comma  7,  lettera  b)  e'  comunque
seguita, dopo il termine dei lavori, dall'asseverazione di  cui  alla
lettera a) del medesimo comma.