Art. 2 Asseverazione 1. Il tecnico abilitato antepone alla sottoscrizione dell'asseverazione il richiamo agli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Il tecnico abilitato, all'atto della sottoscrizione, appone il timbro fornito dal collegio o dall'ordine professionale, attestante che lo stesso possiede il requisito, prescritto dalla legge, dell'iscrizione nell'albo professionale e di svolgimento della libera professione. 3. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, costituiscono, inoltre, elementi essenziali dell'asseverazione, a pena di invalidita': a) la dichiarazione espressa del tecnico abilitato con la quale lo stesso specifica di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale ad un preciso indirizzo di posta elettronica certificata, anche ai fini della contestazione di cui al comma 2 dell'art. 6; b) la dichiarazione che, alla data di presentazione dell'asseverazione, il massimale della polizza allegata e' adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni. 4. Il tecnico abilitato allega, a pena di invalidita' dell'asseverazione medesima, copia della polizza di assicurazione, che costituisce parte integrante del documento di asseverazione, e copia del documento di riconoscimento. 5. Non sono considerati validi, ai fini del presente decreto, le polizze di assicurazione stipulate con le imprese di assicurazione extracomunitaria, ovverosia le societa' di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea, o non aderente allo Spazio economico europeo. E' consentita anche la stipulazione in coassicurazione. 6. Il massimale della polizza di assicurazione e' adeguato al numero delle asseverazioni rilasciate e all'ammontare degli importi degli interventi oggetto delle asseverazioni; a tal fine, il tecnico abilitato dichiara che il massimale della polizza di assicurazione allegata all'asseverazione e' adeguato. In ogni caso il massimale della polizza di assicurazione non puo' essere inferiore a euro 500.000. 7. L'asseverazione puo' avere ad oggetto gli interventi conclusi o uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nei limiti previsti all'art. 119, comma 13-bis del decreto rilancio ed e' redatta: a) secondo il modulo tipo di cui all'allegato 1, che contiene gli elementi essenziali dell'asseverazione di cui al presente articolo, con riferimento al caso in cui i lavori siano conclusi; b) secondo il modulo tipo di cui all'allegato 2, che contiene gli elementi essenziali dell'asseverazione di cui al presente articolo, con riferimento al caso di uno stato di avanzamento lavori. 8. L'asseverazione di cui al comma 7, lettera b) e' comunque seguita, dopo il termine dei lavori, dall'asseverazione di cui alla lettera a) del medesimo comma.