Art. 4 Verifiche ai fini dell'accesso al beneficio della detrazione diretta, alla cessione o allo sconto di cui all'art. 121 del decreto rilancio 1. Al fine di consentire ai beneficiari di accedere alla detrazione diretta e alla cessione o allo sconto di cui all'art. 121 del decreto rilancio, fermo restando il controllo sulla regolarita' dell'asseverazione ai sensi dell'art. 5, ENEA effettua un controllo automatico per il tramite del portale di cui all'art. 3, volto ad assicurare la completezza della documentazione fornita. In particolare, per ogni istanza, verifica che sia fornita dichiarazione: a) che il beneficiario rientri tra quelli previsti dal comma 9 dell'art. 119 del decreto rilancio e che siano rispettate le condizioni di cui al comma 10 del medesimo articolo; b) per tutti gli interventi oggetto dell'asseverazione, che i dati tecnici dichiarati nella scheda di cui all'allegato D del decreto requisiti ecobonus garantiscano: i) la rispondenza degli interventi ai requisiti di cui al medesimo decreto; ii) che la tipologia di edificio rientri tra quelli agevolabili ai sensi dell'art. 119 del decreto rilancio; c) che, per gli eventuali ulteriori interventi di cui all'art. 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, diversi da quelli di cui alla lettera a) e b), siano rispettate le condizioni di cui al comma 2 dell'art. 119 del decreto rilancio; d) della congruita' degli stessi interventi al rispetto dei costi specifici di cui all'art. 3, comma 2 del decreto requisiti ecobonus; e) che l'asseverazione sia regolarmente datata, sottoscritta e timbrata dal tecnico abilitato; f) che nell'asseverazione sia presente il richiamo agli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; g) del tecnico abilitato, con la quale lo stesso dichiara di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale, anche ai fini della contestazione di cui al comma 2 dell'art. 6; h) che, alla data di presentazione dell'asseverazione, il massimale della polizza di assicurazione e' adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro; i) che, per la polizza di assicurazione, siano riportati la societa' assicuratrice, il numero della polizza, l'importo complessivo assicurato, la disponibilita' residua della copertura assicurativa, che deve essere maggiore o uguale all'importo dell'intervento asseverato. 2. ENEA, all'esito positivo della verifica di cui al comma 1, eseguita anche a mezzo del portale informatico dedicato di cui all'art. 3, comma 1, rilascia la ricevuta informatica di cui all'art. 6, comma 1, lettera g) del decreto requisiti ecobonus, comprensiva del codice identificativo della domanda. 3. Nei casi in cui l'asseverazione si riferisca a uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, ai fini della verifica di cui alle lettere b), c), d), g) del comma 1, e' acquisita dichiarazione del tecnico abilitato che asseveri il rispetto dei requisiti secondo quanto indicato dal progetto, degli APE preliminari e dalle caratteristiche tecniche dei componenti acquistati, come evidenziato anche dalle attestazioni/schede tecniche fornite dai produttori e dalle fatture allegate. In tali casi l'ENEA, all'esito positivo della verifica di cui al comma 1, eseguita anche a mezzo del portale informatico dedicato di cui all'art. 3, comma 1, rilascia la ricevuta informatica di cui all'art. 6, comma 1, lettera g) del decreto requisiti ecobonus, comprensiva del codice identificativo della domanda che evidenzi la caratteristica di «stato di avanzamento lavori». Tale codice identificativo e' abilitante all'accesso alle opzioni di cui all'art. 121 del decreto rilancio per un ammontare massimo pari al valore economico dello stato di avanzamento lavori dichiarato. 4. Nei casi di cui al comma 3 del presente articolo, il tecnico abilitato, al termine dei lavori e nel rispetto dei tempi previsti dall'art. 3, dovra' fornire l'asseverazione di cui all'art. 2, comma 7, lettera a). ENEA, all'esito positivo della verifica di cui al comma 1, eseguita anche a mezzo del portale informatico dedicato di cui all'art. 3, comma 1, rilascia la ricevuta informatica di cui all'art. 6, comma 1, lettera g) del decreto requisiti ecobonus, comprensiva del codice identificativo della domanda che evidenzi la caratteristica di «intervento realizzato». Tale codice identificativo e' abilitante al riconoscimento degli importi residui rispetto a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. 5. Nei casi in cui, trascorsi quarantotto mesi dalla trasmissione dell'asseverazione di cui al comma 3, non sia pervenuta l'asseverazione di cui al comma 4, ENEA comunica la mancata conclusione dei lavori all'Agenzia delle entrate per il seguito di competenza.