Art. 4 
 
Verifiche ai fini dell'accesso al beneficio della detrazione diretta,
  alla cessione o  allo  sconto  di  cui  all'art.  121  del  decreto
  rilancio 
 
  1. Al fine di consentire ai beneficiari di accedere alla detrazione
diretta e alla cessione o allo sconto di cui all'art. 121 del decreto
rilancio,   fermo   restando   il   controllo    sulla    regolarita'
dell'asseverazione ai sensi dell'art. 5, ENEA effettua  un  controllo
automatico per il tramite del portale di cui  all'art.  3,  volto  ad
assicurare  la   completezza   della   documentazione   fornita.   In
particolare,   per   ogni   istanza,   verifica   che   sia   fornita
dichiarazione: 
    a) che il beneficiario rientri tra quelli previsti  dal  comma  9
dell'art.  119  del  decreto  rilancio  e  che  siano  rispettate  le
condizioni di cui al comma 10 del medesimo articolo; 
    b) per tutti gli interventi  oggetto  dell'asseverazione,  che  i
dati tecnici dichiarati  nella  scheda  di  cui  all'allegato  D  del
decreto requisiti ecobonus garantiscano: 
      i) la rispondenza degli  interventi  ai  requisiti  di  cui  al
medesimo decreto; 
      ii) che la tipologia di edificio rientri tra quelli agevolabili
ai sensi dell'art. 119 del decreto rilancio; 
    c) che, per gli eventuali ulteriori interventi di cui all'art. 14
del citato decreto-legge n. 63 del 2013, diversi  da  quelli  di  cui
alla lettera a) e b), siano rispettate le condizioni di cui al  comma
2 dell'art. 119 del decreto rilancio; 
    d) della congruita' degli stessi interventi al rispetto dei costi
specifici di cui all'art. 3, comma 2 del decreto requisiti ecobonus; 
    e) che l'asseverazione sia regolarmente  datata,  sottoscritta  e
timbrata dal tecnico abilitato; 
    f) che nell'asseverazione sia presente il richiamo agli  articoli
47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445; 
    g) del tecnico abilitato, con la  quale  lo  stesso  dichiara  di
voler ricevere ogni comunicazione con valore legale,  anche  ai  fini
della contestazione di cui al comma 2 dell'art. 6; 
    h)  che,  alla  data  di  presentazione  dell'asseverazione,   il
massimale della polizza di assicurazione e' adeguato al numero  delle
attestazioni  o  asseverazioni  rilasciate  e  agli   importi   degli
interventi oggetto delle predette  asseverazioni  o  attestazioni  e,
comunque, non inferiore a 500 mila euro; 
    i) che, per la  polizza  di  assicurazione,  siano  riportati  la
societa'  assicuratrice,   il   numero   della   polizza,   l'importo
complessivo assicurato, la  disponibilita'  residua  della  copertura
assicurativa,  che  deve  essere  maggiore   o   uguale   all'importo
dell'intervento asseverato. 
  2. ENEA, all'esito positivo della  verifica  di  cui  al  comma  1,
eseguita anche a  mezzo  del  portale  informatico  dedicato  di  cui
all'art. 3, comma 1, rilascia la ricevuta informatica di cui all'art.
6, comma 1, lettera g) del decreto  requisiti  ecobonus,  comprensiva
del codice identificativo della domanda. 
  3. Nei casi in cui l'asseverazione si  riferisca  a  uno  stato  di
avanzamento delle opere per la  loro  realizzazione,  ai  fini  della
verifica di cui alle lettere b), c), d), g) del comma 1, e' acquisita
dichiarazione del tecnico abilitato  che  asseveri  il  rispetto  dei
requisiti secondo quanto indicato dal progetto, degli APE preliminari
e dalle caratteristiche  tecniche  dei  componenti  acquistati,  come
evidenziato anche  dalle  attestazioni/schede  tecniche  fornite  dai
produttori e dalle fatture allegate. In tali casi  l'ENEA,  all'esito
positivo della verifica di cui al comma 1, eseguita anche a mezzo del
portale informatico dedicato di cui all'art. 3, comma 1, rilascia  la
ricevuta informatica di cui all'art.  6,  comma  1,  lettera  g)  del
decreto requisiti ecobonus,  comprensiva  del  codice  identificativo
della domanda che evidenzi la caratteristica di «stato di avanzamento
lavori». Tale codice identificativo e'  abilitante  all'accesso  alle
opzioni di cui all'art. 121 del decreto  rilancio  per  un  ammontare
massimo pari al valore economico dello stato  di  avanzamento  lavori
dichiarato. 
  4. Nei casi di cui al comma 3 del  presente  articolo,  il  tecnico
abilitato, al termine dei lavori e nel rispetto  dei  tempi  previsti
dall'art. 3, dovra' fornire l'asseverazione di cui all'art. 2,  comma
7, lettera a). ENEA, all'esito positivo  della  verifica  di  cui  al
comma 1, eseguita anche a mezzo del portale informatico  dedicato  di
cui all'art. 3, comma 1, rilascia  la  ricevuta  informatica  di  cui
all'art. 6, comma 1,  lettera  g)  del  decreto  requisiti  ecobonus,
comprensiva del codice identificativo della domanda che  evidenzi  la
caratteristica di «intervento realizzato». Tale codice identificativo
e' abilitante al riconoscimento  degli  importi  residui  rispetto  a
quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. 
  5. Nei casi in cui, trascorsi quarantotto mesi  dalla  trasmissione
dell'asseverazione  di  cui   al   comma   3,   non   sia   pervenuta
l'asseverazione  di  cui  al  comma  4,  ENEA  comunica  la   mancata
conclusione dei lavori all'Agenzia delle entrate per  il  seguito  di
competenza.