Art. 5 
 
                        Controlli a campione 
                sulla regolarita' dell'asseverazione 
 
  1. I controlli a campione sulla  regolarita'  delle  asseverazioni,
anche rispetto alle dichiarazioni di cui all'art. 4, nonche' volti ad
accertare la sussistenza delle  condizioni  per  la  fruizione  delle
detrazioni fiscali di cui all'art. 119,  commi  1  e  2  del  decreto
rilancio, sono svolti da ENEA secondo le modalita' e le procedure, in
quanto compatibili con il presente decreto, previste dal decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 11 maggio  2018,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 211 dell'11 settembre 2018. 
  2. ENEA, in conformita' e nel rispetto dei criteri di cui  all'art.
2 del decreto del Ministro dello sviluppo  economico  dell'11  maggio
2018, entro sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto per le istanze presentate  nell'anno  2020  ed  entro  il  31
gennaio 2021 per le istanze  presentate  nell'anno  2021,  elabora  e
sottopone   alla   Direzione   generale   per   l'approvvigionamento,
l'efficienza e  la  competitivita'  energetica  del  Ministero  dello
sviluppo  economico  un  programma  di  controlli  a  campione  sugli
interventi che beneficiano delle  detrazioni  fiscali  oggetto  delle
asseverazioni e sulla regolarita' delle asseverazioni stesse. 
  3. Il campione delle istanze sottoposte a controllo e' definito nel
limite minimo del 5% delle asseverazioni annualmente presentate. ENEA
esegue i controlli di cui  al  comma  1  su  tutte  le  asseverazioni
relative a interventi avviati prima del 1° luglio 2020. 
  4. Il  programma  di  cui  al  comma  2  specifica  le  istanze  da
sottoporre a controllo documentale e a controllo in situ, i quali non
sono inferiori al 10% delle  istanze  complessivamente  sottoposte  a
controllo, secondo le procedure di cui al citato decreto del Ministro
dello sviluppo economico dell'11 maggio 2018. 
  5. Le risultanze dei controlli effettuati ai sensi del programma di
cui al comma 2 sono trasmesse da ENEA  alla  Direzione  generale  per
l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitivita' energetica del
Ministero dello sviluppo economico con cadenza bimestrale,  anche  al
fine di  avviare  gli  eventuali  procedimenti  sanzionatori  di  cui
all'art. 6.