Art. 5 Controlli a campione sulla regolarita' dell'asseverazione 1. I controlli a campione sulla regolarita' delle asseverazioni, anche rispetto alle dichiarazioni di cui all'art. 4, nonche' volti ad accertare la sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali di cui all'art. 119, commi 1 e 2 del decreto rilancio, sono svolti da ENEA secondo le modalita' e le procedure, in quanto compatibili con il presente decreto, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 211 dell'11 settembre 2018. 2. ENEA, in conformita' e nel rispetto dei criteri di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 maggio 2018, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto per le istanze presentate nell'anno 2020 ed entro il 31 gennaio 2021 per le istanze presentate nell'anno 2021, elabora e sottopone alla Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitivita' energetica del Ministero dello sviluppo economico un programma di controlli a campione sugli interventi che beneficiano delle detrazioni fiscali oggetto delle asseverazioni e sulla regolarita' delle asseverazioni stesse. 3. Il campione delle istanze sottoposte a controllo e' definito nel limite minimo del 5% delle asseverazioni annualmente presentate. ENEA esegue i controlli di cui al comma 1 su tutte le asseverazioni relative a interventi avviati prima del 1° luglio 2020. 4. Il programma di cui al comma 2 specifica le istanze da sottoporre a controllo documentale e a controllo in situ, i quali non sono inferiori al 10% delle istanze complessivamente sottoposte a controllo, secondo le procedure di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 maggio 2018. 5. Le risultanze dei controlli effettuati ai sensi del programma di cui al comma 2 sono trasmesse da ENEA alla Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitivita' energetica del Ministero dello sviluppo economico con cadenza bimestrale, anche al fine di avviare gli eventuali procedimenti sanzionatori di cui all'art. 6.