Art. 6 Sanzioni 1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitivita' energetica del Ministero dello sviluppo economico irroga ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione infedele resa. Al procedimento si applicano, in quanto compatibili con il presente decreto, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 2. La Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitivita' energetica del Ministero dello sviluppo economico, a seguito della comunicazione di cui all'art. 5, comma 5, procede nei confronti del tecnico abilitato che ha sottoscritto l'asseverazione infedele con la contestazione di cui all'art. 14 della legge n. 689 del 1981. 3. La contestazione di cui all'art. 14, della legge n. 689 del 1981, e' effettuata per il tramite di posta elettronica certificata.