Art. 6 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto
costituisca reato, la Direzione  generale  per  l'approvvigionamento,
l'efficienza e  la  competitivita'  energetica  del  Ministero  dello
sviluppo economico irroga ai soggetti che rilasciano  attestazioni  e
asseverazioni infedeli la sanzione amministrativa pecuniaria da  euro
2.000 a euro 15.000  per  ciascuna  attestazione  infedele  resa.  Al
procedimento si applicano, in  quanto  compatibili  con  il  presente
decreto, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  2. La Direzione generale per l'approvvigionamento,  l'efficienza  e
la competitivita' energetica del Ministero dello sviluppo  economico,
a seguito della comunicazione di cui all'art. 5, comma 5, procede nei
confronti del tecnico abilitato che ha  sottoscritto  l'asseverazione
infedele con la contestazione di cui all'art. 14 della legge  n.  689
del 1981. 
  3. La contestazione di cui all'art. 14,  della  legge  n.  689  del
1981, e' effettuata per il tramite di posta elettronica certificata.