Art. 7 
 
              Comunicazione alla Agenzia delle entrate 
            e al Ministero dell'economia e delle finanze 
 
  1. La Direzione generale per l'approvvigionamento,  l'efficienza  e
la competitivita' energetica del Ministero dello sviluppo  economico,
dopo aver effettuato la contestazione di cui  all'art.  6,  comma  3,
sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano  fatto  richiesta,  ed
esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti  negli  scritti
difensivi ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981,  qualora
ritenga   fondato   l'accertamento,   contestualmente    all'adozione
dell'ordinanza di ingiunzione, trasmette  all'Agenzia  delle  entrate
territorialmente competente  nonche'  al  Ministero  dell'economia  e
delle  finanze,  l'elenco  completo  delle  asseverazioni   o   delle
attestazioni prive del requisito della veridicita', per assicurare lo
svolgimento delle attivita' che comportano la decadenza dal beneficio
e   per   il   risarcimento   dei   danni   eventualmente   provocati
dall'attivita' prestata, provvedendo a darne comunicazione all'ordine
professionale di appartenenza del tecnico abilitato interessato.