Art. 7 Comunicazione alla Agenzia delle entrate e al Ministero dell'economia e delle finanze 1. La Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitivita' energetica del Ministero dello sviluppo economico, dopo aver effettuato la contestazione di cui all'art. 6, comma 3, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, qualora ritenga fondato l'accertamento, contestualmente all'adozione dell'ordinanza di ingiunzione, trasmette all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nonche' al Ministero dell'economia e delle finanze, l'elenco completo delle asseverazioni o delle attestazioni prive del requisito della veridicita', per assicurare lo svolgimento delle attivita' che comportano la decadenza dal beneficio e per il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attivita' prestata, provvedendo a darne comunicazione all'ordine professionale di appartenenza del tecnico abilitato interessato.