IL DIRETTORE GENERALE 
              della pesca marittima e dell'acquacoltura 
 
  Visto il trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  e,  in
particolare, gli articoli 107 e 108,  relativi  alla  concessione  di
aiuti da parte degli Stati membri; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013  relativo  all'organizzazione  comune
dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura,
recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006  e  (CE)  1224/2009
del Consiglio e che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.  104/2000  del
Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» nel settore agricolo; 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato  interno  in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato; 
  Visto il regolamento (UE) n.  717/2014  della  Commissione  del  27
giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107  e  108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020,
C(2020) 1863 final recante «Quadro temporaneo per le misure di  aiuto
di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale   emergenza   del
COVID_19» e, in particolare, i punti 22 e 23, come  modificata  dalle
successive comunicazioni della Commissione  2020/C  112  1/01  del  4
aprile 2020, 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020 e (2020/C 218/03) del 2
luglio 2020; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare,  l'art.  52  relativo   all'istituzione   del   Registro
nazionale degli aiuti di Stato; 
  Visto l'art. 78, comma 2, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27,  che
istituisce il  Fondo  per  l'emergenza  Covid-19,  i  cui  criteri  e
modalita' di accesso  sono  definiti  con  uno  o  piu'  decreti  del
Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo  e  di  diritto  d'accesso  ai
documenti amministrativi» e, segnatamente,  le  disposizioni  di  cui
all'art.  12   recante   «Provvedimenti   attributivi   di   vantaggi
economici»,  secondo  il  quale  la   concessione   di   sovvenzioni,
contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di  vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti  pubblici  e  privati
sono subordinate predeterminazione ed  alla  pubblicazione  da  parte
delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, dei criteri e delle  modalita'  cui  le  amministrazioni
stesse devono attenersi; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
disposizioni per la razionalizzazione degli  interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto l'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012,  n.  234  e
successive  modifiche  e  integrazioni  che  istituisce  il  Registro
nazionale degli aiuti di Stato; 
  Visto il decreto interministeriale 31 maggio 2017, n.  115  recante
«Regolamento della  disciplina  per  il  funzionamento  del  Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
legge  24  dicembre  2012,  n.   234   e   successive   modifiche   e
integrazioni»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  2
aprile 2020 n. 40265 con il quale e' stato istituito, nello stato  di
previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, un «fondo per assicurare la  continuita'  aziendale  delle
imprese  agricole,  della  pesca  e   dell'acquacoltura   a   seguito
dell'emergenza  Covid-19»,  ai  sensi  dell'art.  78,  comma  2,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con una dotazione finanziaria pari
a 100 milioni di euro in termini di competenza  e  cassa  per  l'anno
2020; 
  Visto il decreto ministeriale n. 9010471 del 17 luglio 2020 con  il
quale e' istituto il  Fondo  pesca  e  acquacoltura  per  l'emergenza
Covid-19, registrato con il n. 269 dall'UCB in data 22 luglio 2020  e
dalla Corte dei conti in data  10  agosto  2020  e  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  209  del  22  agosto
2020; 
  Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  coordinato  con  la
legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 recante:  «Misure  urgenti
in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,  nonche'  di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  180
del 17 luglio  2020,  con  il  quale  viene  modificato  il  comma  2
dell'art. 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
  Vista la decisione della Commissione europea C (2020) 4977 in  data
15 luglio 2020 di compatibilita' con  il  mercato  comune  dell'aiuto
SA.57947(2020/N) - Italy notificato  il  6  luglio  2020  e  recante:
«Support measures for undertakings carrying  out  activities  in  the
agricultural, forestry,  fishery  and  aquaculture  sectors  and  the
activities related thereto, in relation with  the  COVID-19  outbreak
crisis»; 
  Visto l'art. 5 comma 2 del decreto ministeriale n. 9010471  del  17
luglio  2020  che  prevede  l'emanazione  di  un  provvedimento   del
direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura  per  la
determinazione dei termini e delle modalita' di accesso ai contributi
dei soggetti  beneficiari  del  sostegno  finanziario  previsto  alle
lettere a) e b) dell'art. 3 dello stesso decreto ministeriale; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  20
luglio 2020, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2020, al n.
780, con il quale  e'  stato  conferito  al  dott.  Riccardo  Rigillo
l'incarico di direttore generale della Direzione generale della pesca
marittima e dell'acquacoltura; 
  Considerato di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5, comma
2 del decreto ministeriale n. 9010471 del 17 luglio 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modalita' di presentazione dell'istanza per il  sostegno  finanziario
  di cui al sub a) dell'art. 3, comma 1 del decreto  ministeriale  n.
  9010471 del 17 luglio 2020 
 
  1. L'impresa di pesca marittima armatrice di almeno un'imbarcazione
da pesca alla data del 3 giugno 2020, in forma singola  o  associata,
presenta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
- Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, entro
e non oltre il termine di venti giorni dalla  data  di  pubblicazione
del presente decreto sul sito del Ministero delle politiche  agricole
alimentari e forestali, a pena di irricevibilita',  apposita  istanza
esclusivamente   accedendo   alla   piattaforma   online   sul   sito
istituzionale del Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali; 
  2. All'istanza compilata  online  dovra'  obbligatoriamente  essere
allegata la seguente documentazione: 
    dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art.
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445 (esente da bollo), attestante: 
      I. di non rientrare nella definizione di impresa in difficolta'
in base alla definizione di cui all'art. 2, punto 18, del regolamento
(UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, tenuto  conto
di quanto previsto dal punto 22, lettera c) dalla comunicazione della
Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, cosi'  come
modificata dalle successive comunicazioni  della  Commissione  2020/C
112 1/01 del 4 aprile  2020,  2020/C  164/03  dell'8  maggio  2020  e
(2020/C 218/03) del 2 luglio 2020; 
      II. di non aver ricevuto e non ancora restituito  un  aiuto  di
Stato  dichiarato  illegale  e  incompatibile  con  decisione   della
Commissione europea, salvo che lo abbiano rimborsato o depositato  in
un conto bloccato (art. 46 della legge n. 234/2012); 
      III.  di  disporre  di  almeno  un'imbarcazione  risultante  in
armamento alla data del 3 giugno 2020; 
      IV. che gli aiuti complessivamente  richiesti  non  superino  i
120.000  euro  per  impresa,  nel  periodo  di  vigenza  delle  norme
comunitarie, ai  sensi  di  quanto  stabilito  al  punto  23.a  della
comunicazione della Commissione europea C(2020)  1863  del  19  marzo
2020 istitutiva del «Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del  COVID_19»,
come modificata  dalle  successive  comunicazioni  della  Commissione
2020/C 112 1/01 del 4 aprile 2020 e 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020; 
      V.  che  l'attivita'  prevalente  risulta   essere   la   pesca
marittima; 
      VI.  di  consentire,  ai  sensi  del  decreto  legislativo   n.
196/2003, al trattamento dei propri dati personali,  ivi  compresi  i
dati sensibili, per il conseguimento delle finalita'  della  presente
istanza; 
    documento di identita' in corso di validita'  del  sottoscrittore
dell'istanza.