Art. 4 Modalita' di istruttoria dell'istanza per il sostegno finanziario di cui al sub a) dell'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale n. 9010471 del 17 luglio 2020 e procedura di erogazione del contributo 1. La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura svolge l'istruttoria sulle richieste pervenute, verificandone i presupposti di legittimita' e ne quantifica l'ammontare per ciascuna impresa, sulla base di quanto previsto dall'art. 6, commi 2 e 5 del decreto ministeriale n. 9010471 del 17 luglio 2020; 2. L'importo del contributo concedibile deve garantire, per ogni singola impresa il rispetto dei massimali stabiliti dal regolamento (UE) n. 717/2014 e dalla comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020, C(2020) 2215 final, e in particolare gli articoli 22 e 23 relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, tenendo anche conto degli aiuti percepiti in attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto; 3. Qualora le richieste aziendali superino gli stanziamenti di cui al sub a) dell'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale n. 9010471 del 17 luglio 2020 le relative spettanze saranno ridotte proporzionalmente per ogni singola impresa; 4. Ultimate le istruttorie, la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura predispone gli elenchi raggruppando le pratiche per uffici marittimi di iscrizione per giurisdizione di Direzione marittima e provvede, entro il 31 dicembre 2020, ad impegnare e erogare in favore dei funzionari delegati delle Capitanerie di porto sede di Direzione marittima le risorse necessarie alla liquidazione delle indennita' a mezzo di specifiche aperture di credito in favore degli stessi a carico del capitolo 1496, denominato «Fondo per assicurare la continuita' delle imprese della pesca e dell'acquacoltura a seguito dell'emergenza covid 19»; 5. La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura trasmette gli elenchi degli aventi diritto ai funzionari delegati delle Capitanerie di porto sede di Direzione marittima, e gli stessi funzionari delegati provvedono all'emissione degli ordinativi di pagamento a favore dei beneficiari.