Art. 5 Modalita' di istruttoria dell'istanza per il sostegno finanziario di cui al sub b) dell'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale n. 9010471 del 17 luglio 2020 e procedura di erogazione del contributo 1. La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura svolge l'istruttoria sulle richieste pervenute, verificandone i presupposti di legittimita' e ne quantifica l'ammontare per ciascuna impresa sulla base di quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 6 del decreto ministeriale n. 9010471 del 17 luglio 2020; 2. L'importo del contributo concedibile deve garantire, per ogni singola impresa il rispetto dei massimali stabiliti dal regolamento (UE) n. 717/2014 e dalla comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020, C(2020) 2215 final, e in particolare gli articoli 22 e 23 relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, tenendo anche conto degli aiuti percepiti in attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto; 3. Qualora le richieste aziendali superino gli stanziamenti di cui al sub b) dell'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale n. 9010471 del 17 luglio 2020 le relative spettanze saranno ridotte proporzionalmente per ogni singola impresa; 4. Ultimate le istruttorie e quantificati i singoli importi concedibili, la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura predispone i decreti di impegno e pagamento per ciascun beneficiario; le risorse necessarie alla liquidazione dei contributi sono a carico capitolo 1496, denominato «Fondo per assicurare la continuita' delle imprese della pesca e dell'acquacoltura a seguito dell'emergenza Covid-19».