Art. 5 
 
Modalita' di istruttoria dell'istanza per il sostegno finanziario  di
  cui al sub b) dell'art. 3, comma  1  del  decreto  ministeriale  n.
  9010471 del 17 luglio 2020 e procedura di erogazione del contributo 
 
  1. La Direzione generale della pesca marittima e  dell'acquacoltura
svolge  l'istruttoria  sulle  richieste  pervenute,  verificandone  i
presupposti di legittimita' e ne quantifica l'ammontare per  ciascuna
impresa sulla base di quanto previsto dall'art. 6, commi 3  e  6  del
decreto ministeriale n. 9010471 del 17 luglio 2020; 
  2. L'importo del contributo concedibile deve  garantire,  per  ogni
singola impresa il rispetto dei massimali stabiliti  dal  regolamento
(UE) n. 717/2014 e dalla comunicazione della Commissione del 3 aprile
2020, C(2020) 2215 final, e in  particolare  gli  articoli  22  e  23
relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea in materia di  aiuti  «de  minimis»
nel settore della pesca  e  dell'acquacoltura,  tenendo  anche  conto
degli aiuti percepiti in attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
presente decreto; 
  3. Qualora le richieste aziendali superino gli stanziamenti di  cui
al sub b) dell'art. 3, comma 1 del decreto  ministeriale  n.  9010471
del  17  luglio  2020   le   relative   spettanze   saranno   ridotte
proporzionalmente per ogni singola impresa; 
  4.  Ultimate  le  istruttorie  e  quantificati  i  singoli  importi
concedibili,  la  Direzione  generale   della   pesca   marittima   e
dell'acquacoltura predispone i decreti di  impegno  e  pagamento  per
ciascun beneficiario; le risorse  necessarie  alla  liquidazione  dei
contributi  sono  a  carico  capitolo  1496,  denominato  «Fondo  per
assicurare   la   continuita'   delle   imprese   della    pesca    e
dell'acquacoltura a seguito dell'emergenza Covid-19».