IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, in particolare, l'art. 1, comma 640, che, al primo periodo, prevede che «... per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, con priorita' per i percorsi Verona-Firenze (Ciclovia del Sole), Venezia-Torino (Ciclovia Vento), da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE) attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia (Ciclovia dell'acquedotto pugliese) e Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma), ciclovia del Garda, ciclovia Trieste - Lignano Sabbiadoro - Venezia, ciclovia Sardegna, ciclovia Magna Grecia (Basilicata, Calabria, Sicilia), ciclovia Tirrenica e ciclovia Adriatica, nonche' per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, e' autorizzata la spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2016 e di 37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018», e, al terzo periodo, dispone che «I progetti e gli interventi sono individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ...»; Visto il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili» e, in particolare, l'art. 15, comma 2, lettera a), che ha disposto una riduzione di spesa per l'anno finanziario 2016 di 2.000.000,00 di euro sulle disponibilita' complessive previste dal citato art. 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» e, in particolare, l'art. 1, comma 144, che, per gli interventi di cui all'art. 1, comma 640, primo periodo, della citata legge n. 208 del 2015, ha autorizzato l'ulteriore spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024; Visto, altresi', l'art. 1, comma 140, della medesima legge n. 232 del 2016 che ha istituito un fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo del Paese e, nel cui riparto e' stato previsto il rifinanziamento del Fondo per la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche e ciclostazioni, nonche' per la progettazione e la realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della ciclabilita' cittadina per un importo di euro 5.000.000,00 per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, allocati nel capitolo 7582/MIT, PG2 di pertinenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, e, in particolare, l'art. 1, comma 1072, che ha previsto il rifinanziamento del fondo di cui al citato art. 1, comma 140, il cui riparto prevede il rifinanziamento del Fondo per la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche e ciclostazioni, nonche' per la progettazione e la realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della ciclabilita' cittadina, per un importo di euro 10.000.000,00 per l'anno 2019, euro 10.000.000,00 per l'anno 2020, euro 25.000.000,00 per l'anno 2021, euro 15.000.000,00 per l'anno 2022, euro 15.000.000,00 per l'anno 2023, euro 30.000.000,00 per l'anno 2024, euro 10.000.000,00 per l'anno 2025 ed euro 35.000.000,00 per l'anno 2026, allocati nel capitolo 7582/MIT, PG3; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, e, in particolare, l'art. 1, comma 95, che ha istituito un fondo il cui riparto prevede il rifinanziamento del Fondo per la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche e ciclostazioni, nonche' per la progettazione e la realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della ciclabilita' cittadina, per un importo di euro 3.604.458,00 per l'anno 2019, euro 3.000.000,00 per l'anno 2020, euro 800.000,00 per l'anno 2021, euro 5.000.000,00 per l'anno 2022, euro 5.226.598,00 per l'anno 2023, euro 5.291.640,00 per l'anno 2024, euro 5.365.975,00 per l'anno 2025, euro 5.156.910,00 per l'anno 2026, euro 5.616.852,00 per l'anno 2027, euro 5.760.873,00 per l'anno 2028, euro 6.318.377,00 per l'anno 2029, euro 6.504.212,00 per l'anno 2030, euro 6.508.858,00 per l'anno 2031, euro 6.508.858,00 per l'anno 2032, euro 6.109.313,00 per l'anno 2033, allocati nel capitolo 7582/MIT, PG4; Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», con cui e' stato definito il profilo delle risorse disponibili a valere sul bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il triennio 2020-2022; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante: «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti», e, in particolare, l'art. 1 che prevede l'obbligo, per i soggetti individuati, di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonche' all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2017, n. 468, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con cui sono state ripartite, tra regioni e province autonome, le risorse destinate alla progettazione ed alla realizzazione di interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, per l'importo complessivo di euro 14.787.683,69, di cui euro 10.219.320,40 a valere sulle risorse previste per l'anno 2016 dall'art. 1, comma 640, della citata legge n. 208 del 2015; Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 2, recante: «Disposizioni per lo sviluppo della mobilita' in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilita' ciclistica»; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali ed il turismo 29 novembre 2018, n. 517, con il quale sono state destinate le risorse stanziate dall'art. 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al finanziamento della progettazione e della realizzazione del sistema nazionale di ciclovie turistiche, nonche' di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, al netto di quanto ripartito con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2017, n. 468, ed articolate come segue: a) annualita' 2016: euro 4.780.679,60; b) annualita' 2017: euro 50.000.000,00; c) annualita' 2018: euro 67.000.000,00; d) annualita' 2019: euro 40.000.000,00; e) per ciascuna delle annualita' dal 2020 al 2024: euro 40.000.000,00; Considerata la valenza strategica della promozione dello sviluppo della mobilita' ciclistica, quale modalita' di spostamento ecosostenibile; Considerata la necessita' di promuovere ulteriormente, in area urbana e metropolitana, a mobilita' ciclistica come strumento di mobilita' congruente con le misure di contenimento e di prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e strumento idoneo a limitare il sovraffollamento dei mezzi pubblici ed a ridurre l'impiego dei mezzi privati; Tenuto conto, pertanto, della necessita' di assicurare alla mobilita' ciclistica adeguati livelli di sicurezza mediante l'ampliamento della rete ciclabile e delle corsie ciclistiche presenti in aree urbane e metropolitane, fornendo, cosi', una risposta alle esigenze di mobilita' che possa garantire, nel contempo, sia una limitazione all'utilizzo diffuso dei mezzi privati sia, in un'ottica di mitigazione dei rischi che discendono da un sovraffollamento dei mezzi pubblici, un contenimento delle difficolta' dei sistemi di trasporto pubblico locale ad accogliere un elevato numero di utenti; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo 20 luglio 2020, n. 283, che ha modificato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali ed il turismo 29 novembre 2018, n. 517, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 22 gennaio 2019, n. 18, rimodulando le risorse in relazione allo stato effettivo di avanzamento degli interventi previsti, assicurando comunque la disponibilita' complessiva delle risorse gia' programmate con il medesimo decreto n. 517 del 2018, e garantendo nel contempo, per le ciclovie turistiche, un adeguato profilo di risorse disponibili per l'anno finanziario 2020, anche in considerazione dello sviluppo delle attivita' di progettazione attualmente in corso; Considerato che sul capitolo 7582/MIT, PG1, PG2, PG3 e PG4 risultano disponibili per gli esercizi 2020-2021 complessivamente 144.538.004,57 euro, oltre le risorse, pari a 2.706.453,43 euro, gia' assegnate alla ciclovia GRAB di Roma con l'art. 3, comma 3, del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali ed il turismo 29 novembre 2018, n. 517; Considerata la necessita' di adottare criteri di riparto che consentano l'immediata assegnazione delle risorse disponibili al fine della progettazione e realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina; Ritenuto pertanto opportuno procedere ad una ripartizione delle risorse disponibili in relazione al numero di residenti presenti sul territorio degli enti locali beneficiari del contributo statale; Considerato necessario ripartire le risorse disponibili tra gli enti locali in coerenza con i criteri di cui all'art. 229 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; Considerato, altresi', necessario, ai fini della ripartizione delle risorse disponibili, attribuire una premialita' ai comuni e alle citta' metropolitane che hanno gia' adottato il Piano urbano per la mobilita' sostenibile, di seguito PUMS, e prevedere per i comuni con piu' di 100.000 abitanti e le citta' metropolitane che ancora non lo abbiano adottato l'obbligo di tener conto degli interventi realizzati con le risorse di cui al presente decreto nel PUMS in corso di redazione; Ritenuto opportuno prevedere in via sperimentale l'assegnazione di risorse destinate all'immediata realizzazione di piste ciclabili di collegamento tra le universita' e le principali stazioni ferroviarie; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2017, recante «Riequilibrio territoriale degli investimenti», adottato in applicazione dell'art. 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, e successive modificazioni; Acquisita l'intesa in Conferenza unificata nella seduta del 18 giugno 2020, rep. atti n. 67/CU; Decreta: Art. 1 Finalita' 1. Il presente decreto reca l'assegnazione, per le finalita' di cui al comma 2 e secondo i criteri di cui all'art. 2 e all'art. 3, delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'art. 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dai suoi successivi rifinanziamenti, pari ad euro 137.244.458,00, di cui euro 51.444.458,00 per l'anno 2020 ed euro 85.800.000,00 per l'anno 2021. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alla progettazione e realizzazione da parte di citta' metropolitane, comuni capoluogo di citta' metropolitana, comuni capoluogo di regione o di provincia, comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti e comuni di cui all'art. 3, comma 2, di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, quali l'ampliamento della rete ciclabile e la realizzazione di corsie ciclabili, effettuati in coerenza con i relativi aspetti urbani degli strumenti di programmazione regionale, i Piani urbani per la mobilita' sostenibile (PUMS) e i Piani urbani della mobilita' ciclistica denominati «biciplan», qualora adottati, al fine di far fronte all'incremento elevato della medesima mobilita' a seguito delle misure adottate per limitare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.