Art. 2 
 
                       Criteri di ripartizione 
 
  1. Le risorse di cui all'art. 1, ad esclusione di quelle di cui  al
comma 4 e all'art. 3, comma 1, pari ad euro  123.700.000,00,  di  cui
euro 46.367.478,39 per l'anno 2020 e ad euro 77.332.521,61 per l'anno
2021, sono assegnate: 
    a)  nella  misura  del  30  per  cento  in  favore  delle  citta'
metropolitane; 
    b) nella misura del 40 per cento in favore dei  comuni  capoluogo
delle citta' metropolitane; 
    c) nella misura del  27  per  cento  in  favore  dei  comuni  con
popolazione residente superiore a 50.000 abitanti; 
    d) nella misura del 3 per cento in favore dei comuni capoluogo di
regione o di provincia con popolazione residente inferiore  a  50.000
abitanti. 
  2. Le risorse di cui al comma 1 assegnate a ciascuna delle  diverse
categorie di enti  locali  aventi  le  caratteristiche  di  cui  alle
lettere da a), a d) del medesimo comma sono ripartite tra  i  diversi
enti ricompresi in  ciascuna  categoria  in  proporzione  all'entita'
della popolazione residente sul territorio  degli  enti  beneficiari,
risultanti dai dati Istat riferiti all'anno 2019. 
  3. Per le citta' metropolitane, ai fini del calcolo di cui al comma
2, non sono presi in considerazione i residenti del comune  capoluogo
a cui e' attribuita una specifica assegnazione di risorse. 
  4. La ripartizione di cui all'art. 1 e' effettuata riconoscendo una
premialita', pari  a  complessivi  euro  9.300.000,00,  di  cui  euro
3.485.994,84 per l'anno 2020 ed euro 5.814.005,16 per l'anno 2021, in
favore delle citta' metropolitane o dei comuni con  piu'  di  100.000
abitanti che hanno adottato, alla data del 30 aprile 2020, il PUMS in
applicazione del decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti 4 agosto 2017, n. 397, nella misura di: 
    a) 800.000,00 euro per ciascuna citta' metropolitana; 
    b)  400.000,00  euro  per  ciascun  comune  capoluogo  di  citta'
metropolitana; 
    c) 250.000,00 euro per ciascun altro  comune  avente  popolazione
residente superiore ai 100.000 abitanti. 
  5. L'applicazione dei criteri di cui ai commi da 1 a 4 assicura, in
ogni caso, che il 34 per cento delle risorse di cui al comma 1  viene
destinata al finanziamento della progettazione e della  realizzazione
di  interventi  localizzati  all'interno  dei  territori  di   citta'
metropolitane o comuni presenti nelle regioni del Sud Italia. 
  6. Nell'allegato 1 del presente decreto e' indicata la ripartizione
delle risorse effettuata in applicazione dei criteri di cui ai  commi
da 1 a 4.