Art. 3 Collegamenti con i poli universitari 1. Una quota delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'art. 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dai suoi successivi rifinanziamenti, pari ad euro 4.244.458,00, di cui euro 1.590.984,77 per l'anno 2020 ed euro 2.653.473,23 per l'anno 2021, e' destinata alla progettazione e realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, diretti a collegare le stazioni ferroviarie con i poli universitari. 2. Con decreto del direttore generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi ed il trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministero dell'universita' e della ricerca, si procede, nei limiti di cui al comma 1, all'assegnazione di risorse in favore dei comuni, nei cui territori sono ubicate le sedi di universita' statali o di universita' non statali legalmente riconosciute.