Art. 4 Tempistica ed attuazione degli interventi 1. Gli enti locali beneficiari delle risorse provvedono alla realizzazione degli interventi entro ventidue mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Entro due mesi dalla realizzazione degli interventi, e comunque non oltre ventiquattro mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, gli enti beneficiari dei finanziamenti provvedono ad inviare alla Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi ed il trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la rendicontazione relativa all'intervento finanziato. 3. La mancata ultimazione dell'intervento finanziato entro il termine previsto dal comma 1 ovvero il mancato adempimento da parte dell'ente locale degli obblighi di rendicontazione di cui al comma 2 determina la revoca del finanziamento ai sensi dell'art. 7 del presente decreto. 4. Le disponibilita' derivanti dalle economie conseguite nell'ambito delle procedure di affidamento, progettazione e realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina sono destinate al finanziamento di ulteriori interventi con le medesime finalita' del presente decreto.