Art. 4 
 
              Tempistica ed attuazione degli interventi 
 
  1. Gli  enti  locali  beneficiari  delle  risorse  provvedono  alla
realizzazione   degli   interventi   entro   ventidue   mesi    dalla
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
  2. Entro due mesi dalla realizzazione degli interventi, e  comunque
non oltre ventiquattro mesi dalla pubblicazione del presente  decreto
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,   gli   enti
beneficiari dei finanziamenti provvedono ad  inviare  alla  Direzione
generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi ed il trasporto
pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la
rendicontazione relativa all'intervento finanziato. 
  3. La  mancata  ultimazione  dell'intervento  finanziato  entro  il
termine previsto dal comma 1 ovvero il mancato adempimento  da  parte
dell'ente locale degli obblighi di rendicontazione di cui al comma  2
determina la revoca  del  finanziamento  ai  sensi  dell'art.  7  del
presente decreto. 
  4.  Le   disponibilita'   derivanti   dalle   economie   conseguite
nell'ambito  delle  procedure   di   affidamento,   progettazione   e
realizzazione  di  ciclostazioni  e  di  interventi  concernenti   la
sicurezza della circolazione ciclistica cittadina sono  destinate  al
finanziamento di ulteriori interventi con le medesime  finalita'  del
presente decreto.