Art. 5 
 
                Modalita' di erogazione delle risorse 
 
  1. Entro quindici giorni dalla pubblicazione del  presente  decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  ciascuno  degli
enti di cui all'allegato  1  provvede  a  richiedere  alla  Direzione
generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il  trasporto
pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,
l'assegnazione delle risorse con l'indicazione del relativo conto  di
tesoreria sul quale procedere al versamento. 
  2. Entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma
1, la Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi
e il trasporto pubblico locale del Ministero delle  infrastrutture  e
dei trasporti provvede al trasferimento, a titolo  di  anticipazione,
di un importo pari al 50 per cento del contributo concesso. 
  3. Ai fini  dell'erogazione  dell'importo  residuo,  l'ente  locale
provvede a trasmettere alla  Direzione  generale  per  i  sistemi  di
trasporto ad impianti  fissi  e  il  trasporto  pubblico  locale  del
Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti   la   seguente
documentazione: 
    a) descrizione dell'intero programma  di  interventi  attivato  a
seguito del finanziamento,  con  descrizione  sintetica  dei  singoli
interventi,  quali,  a  titolo  esemplificativo,  indicazione   della
localizzazione della pista ciclabile, estensione  in  metri  lineari,
costo di realizzazione comprensivo del costo di progettazione,  costo
di  gestione  delle  procedure  e  similari,  del   loro   stato   di
realizzazione e del cronoprogramma previsto per il loro completamento
nonche' con indicazione del relativo codice  unico  di  progetto,  di
seguito CUP; 
    b) attestazione dell'ente beneficiario circa  il  rispetto  della
normativa vigente in  materia  di  affidamento  ed  esecuzione  delle
opere; 
    c)  attestazione  dell'ente  beneficiario  di   aver   provveduto
direttamente o tramite il soggetto attuatore agli adempimenti di  cui
all'art. 7; 
    d) assunzione da parte  dell'ente  beneficiario  dell'obbligo  di
garantire la manutenzione ordinaria e  straordinaria  dell'intervento
finanziato per un periodo non inferiore a cinque anni; 
    e) documentazione attestante il pagamento dei  costi  relativi  a
ciascun intervento sino alla concorrenza complessiva  di  un  importo
pari al 40 per cento del contributo assegnato; 
    f) nel caso di citta' metropolitana  o  di  comune  con  piu'  di
100.000 abitanti, dichiarazione della coerenza dell'intervento con il
PUMS adottato ai sensi del decreto del Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti 4 agosto 2017, n. 397,  e  successive  modificazioni,
ovvero che lo stesso e' stato considerato  in  sede  di  redazione  o
aggiornamento del PUMS; 
    g) dichiarazione dell'ente beneficiario con cui si  garantisce  a
regime  la  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria   delle   piste
ciclabili oggetto di contribuzione per almeno un quinquennio.