Art. 5 Modalita' di erogazione delle risorse 1. Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ciascuno degli enti di cui all'allegato 1 provvede a richiedere alla Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'assegnazione delle risorse con l'indicazione del relativo conto di tesoreria sul quale procedere al versamento. 2. Entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, la Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede al trasferimento, a titolo di anticipazione, di un importo pari al 50 per cento del contributo concesso. 3. Ai fini dell'erogazione dell'importo residuo, l'ente locale provvede a trasmettere alla Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la seguente documentazione: a) descrizione dell'intero programma di interventi attivato a seguito del finanziamento, con descrizione sintetica dei singoli interventi, quali, a titolo esemplificativo, indicazione della localizzazione della pista ciclabile, estensione in metri lineari, costo di realizzazione comprensivo del costo di progettazione, costo di gestione delle procedure e similari, del loro stato di realizzazione e del cronoprogramma previsto per il loro completamento nonche' con indicazione del relativo codice unico di progetto, di seguito CUP; b) attestazione dell'ente beneficiario circa il rispetto della normativa vigente in materia di affidamento ed esecuzione delle opere; c) attestazione dell'ente beneficiario di aver provveduto direttamente o tramite il soggetto attuatore agli adempimenti di cui all'art. 7; d) assunzione da parte dell'ente beneficiario dell'obbligo di garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intervento finanziato per un periodo non inferiore a cinque anni; e) documentazione attestante il pagamento dei costi relativi a ciascun intervento sino alla concorrenza complessiva di un importo pari al 40 per cento del contributo assegnato; f) nel caso di citta' metropolitana o di comune con piu' di 100.000 abitanti, dichiarazione della coerenza dell'intervento con il PUMS adottato ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2017, n. 397, e successive modificazioni, ovvero che lo stesso e' stato considerato in sede di redazione o aggiornamento del PUMS; g) dichiarazione dell'ente beneficiario con cui si garantisce a regime la manutenzione ordinaria e straordinaria delle piste ciclabili oggetto di contribuzione per almeno un quinquennio.