Art. 6 
 
                Rendicontazione delle spese sostenute 
 
  1. I soggetti attuatori o, comunque, i soggetti  titolari  dei  CUP
effettuano il monitoraggio finanziario, fisico  e  procedurale  degli
interventi sulla base di quanto disposto dal decreto  legislativo  29
dicembre 2011, n. 229, trasmettendo le  informazioni  al  sistema  di
monitoraggio delle opere pubbliche nell'ambito della banca dati delle
amministrazioni pubbliche. 
  2. Le quote di risorse assegnate  e  successivamente  impegnate  ed
erogate  a   favore   di   ciascun   intervento   sono   oggetto   di
rendicontazione attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma
1,  con  particolare  riferimento   alle   informazioni   concernenti
l'affidamento   dei   lavori,    i    pagamenti    e    l'avanzamento
fisico-procedurale dei lavori. 
  3. In caso di mancata realizzazione degli interventi, la  Direzione
generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il  trasporto
pubblico locale del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
dispone la revoca dell'intero  contributo,  con  conseguente  obbligo
dell'ente beneficiario di procedere  alla  restituzione  delle  somme
incassate  maggiorate  degli   interessi;   in   caso   di   parziale
realizzazione, la revoca puo'  essere  anche  solo  parziale,  previa
verifica,  sentito  il  Tavolo  permanente  di  monitoraggio  di  cui
all'art. 7, dell'utilita' delle parti di intervento realizzate. 
  4. In caso di revoca del contributo, le risorse vengono versate  in
conto entrate del bilancio dello Stato  entro  novanta  giorni  dalla
notifica del provvedimento di revoca, riportando la seguente causale:
«somma revocata finanziata dall'art. 1, comma  640,  della  legge  28
dicembre 2015, n.  208».  La  ricevuta  dell'avvenuto  versamento  e'
trasmessa alla Direzione generale  per  i  sistemi  di  trasporto  ad
impianti fissi ed il trasporto pubblico locale  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti.