Art. 6 Rendicontazione delle spese sostenute 1. I soggetti attuatori o, comunque, i soggetti titolari dei CUP effettuano il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, trasmettendo le informazioni al sistema di monitoraggio delle opere pubbliche nell'ambito della banca dati delle amministrazioni pubbliche. 2. Le quote di risorse assegnate e successivamente impegnate ed erogate a favore di ciascun intervento sono oggetto di rendicontazione attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 1, con particolare riferimento alle informazioni concernenti l'affidamento dei lavori, i pagamenti e l'avanzamento fisico-procedurale dei lavori. 3. In caso di mancata realizzazione degli interventi, la Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dispone la revoca dell'intero contributo, con conseguente obbligo dell'ente beneficiario di procedere alla restituzione delle somme incassate maggiorate degli interessi; in caso di parziale realizzazione, la revoca puo' essere anche solo parziale, previa verifica, sentito il Tavolo permanente di monitoraggio di cui all'art. 7, dell'utilita' delle parti di intervento realizzate. 4. In caso di revoca del contributo, le risorse vengono versate in conto entrate del bilancio dello Stato entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, riportando la seguente causale: «somma revocata finanziata dall'art. 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208». La ricevuta dell'avvenuto versamento e' trasmessa alla Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi ed il trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.