Art. 3 
 
  1. Nell'ambito della quota indicata all'art.  2,  sono  ammessi  in
Italia per motivi di lavoro subordinato non  stagionale  nei  settori
dell'autotrasporto   merci   per   conto   terzi,   dell'edilizia   e
turistico-alberghiero,  6.000   cittadini   dei   Paesi   che   hanno
sottoscritto  o  stanno  per  sottoscrivere  specifici   accordi   di
cooperazione in materia migratoria, cosi' ripartiti: 
    a) n. 4.500 lavoratori subordinati non  stagionali  cittadini  di
Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina,  Corea  (Repubblica
di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador,  Etiopia,  Filippine,
Gambia, Ghana, Giappone, India,  Kosovo,  Mali,  Marocco,  Mauritius,
Moldova,  Montenegro,  Niger,  Nigeria,   Pakistan,   Repubblica   di
Macedonia del Nord,  Senegal,  Serbia,  Sri  Lanka,  Sudan,  Tunisia,
Ucraina; 
    b) n. 1.500 lavoratori subordinati non  stagionali  cittadini  di
Paesi con i quali nel corso dell'anno 2020 entrino in vigore  accordi
di cooperazione in materia migratoria. 
  2. Per il settore dell'autotrasporto merci per  conto  terzi,  sono
ammessi  in  Italia  i  lavoratori  cittadini  dei   Paesi   compresi
nell'elenco indicato al comma 1, lettera a), del  presente  articolo,
che rilasciano patenti di guida  equipollenti  alla  categoria  CE  e
convertibili in Italia sulla base di vigenti accordi di reciprocita'.