Art. 3
1. Nell'ambito della quota indicata all'art. 2, sono ammessi in
Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori
dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia e
turistico-alberghiero, 6.000 cittadini dei Paesi che hanno
sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di
cooperazione in materia migratoria, cosi' ripartiti:
a) n. 4.500 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di
Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica
di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine,
Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius,
Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di
Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia,
Ucraina;
b) n. 1.500 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di
Paesi con i quali nel corso dell'anno 2020 entrino in vigore accordi
di cooperazione in materia migratoria.
2. Per il settore dell'autotrasporto merci per conto terzi, sono
ammessi in Italia i lavoratori cittadini dei Paesi compresi
nell'elenco indicato al comma 1, lettera a), del presente articolo,
che rilasciano patenti di guida equipollenti alla categoria CE e
convertibili in Italia sulla base di vigenti accordi di reciprocita'.