Art. 4
1. Nell'ambito della quota indicata all'art. 2, sono ammessi in
Italia 100 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero,
che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei
Paesi d'origine ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.
2. E' inoltre consentito l'ingresso in Italia, nell'ambito della
quota indicata all'art. 2, per motivi di lavoro subordinato non
stagionale e di lavoro autonomo, di 100 lavoratori di origine
italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in
linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela.
3. Nell'ambito della quota prevista all'art. 2, e' autorizzata la
conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
a) n. 4.060 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
b) n. 1.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o
formazione professionale;
c) n. 200 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro
dell'Unione europea.
4. E' inoltre autorizzata, nell'ambito della quota indicata
all'art. 2, la conversione in permessi di soggiorno per lavoro
autonomo di:
a) n. 370 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o
formazione professionale;
b) n. 20 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro
dell'Unione europea.