Art. 4 1. Nell'ambito della quota indicata all'art. 2, sono ammessi in Italia 100 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 2. E' inoltre consentito l'ingresso in Italia, nell'ambito della quota indicata all'art. 2, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, di 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela. 3. Nell'ambito della quota prevista all'art. 2, e' autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di: a) n. 4.060 permessi di soggiorno per lavoro stagionale; b) n. 1.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; c) n. 200 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea. 4. E' inoltre autorizzata, nell'ambito della quota indicata all'art. 2, la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di: a) n. 370 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; b) n. 20 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.