Art. 4 
 
  1. Nell'ambito della quota indicata all'art.  2,  sono  ammessi  in
Italia 100 cittadini stranieri non comunitari  residenti  all'estero,
che abbiano completato programmi  di  formazione  ed  istruzione  nei
Paesi d'origine ai sensi dell'art.  23  del  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286. 
  2. E' inoltre consentito l'ingresso in  Italia,  nell'ambito  della
quota indicata all'art. 2,  per  motivi  di  lavoro  subordinato  non
stagionale e  di  lavoro  autonomo,  di  100  lavoratori  di  origine
italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado  in
linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela. 
  3. Nell'ambito della quota prevista all'art. 2, e'  autorizzata  la
conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di: 
    a) n. 4.060 permessi di soggiorno per lavoro stagionale; 
    b) n. 1.500 permessi  di  soggiorno  per  studio,  tirocinio  e/o
formazione professionale; 
    c) n. 200 permessi di soggiorno  UE  per  soggiornanti  di  lungo
periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato  membro
dell'Unione europea. 
  4.  E'  inoltre  autorizzata,  nell'ambito  della  quota   indicata
all'art. 2, la  conversione  in  permessi  di  soggiorno  per  lavoro
autonomo di: 
    a) n.  370  permessi  di  soggiorno  per  studio,  tirocinio  e/o
formazione professionale; 
    b) n. 20 permessi di  soggiorno  UE  per  soggiornanti  di  lungo
periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro
dell'Unione europea.