Art. 5
1. E' consentito l'ingresso in Italia per motivi di lavoro
autonomo, nell'ambito della quota prevista all'art. 2, di 500
cittadini non comunitari residenti all'estero, appartenenti alle
seguenti categorie:
a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di
interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse
proprie non inferiori a 500.000 euro, nonche' la creazione almeno di
tre nuovi posti di lavoro;
b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni
regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a
livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da
pubbliche amministrazioni;
c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di
controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11
maggio 2011, n. 850;
d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione
professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei
requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11
maggio 2011, n. 850;
e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up
innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, in
presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono
titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.