Art. 6 
 
  1. Nell'ambito  della  quota  massima  indicata  all'art.  1,  sono
ammessi in Italia per motivi di  lavoro  subordinato  stagionale  nei
settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini non  comunitari
residenti all'estero entro una quota di 18.000 unita'. 
  2. La quota indicata al comma 1 del presente  articolo  riguarda  i
lavoratori subordinati stagionali non comunitari cittadini dei  Paesi
indicati all'art. 3, comma 1, lettera a), del presente decreto. 
  3. Nell'ambito  della  quota  indicata  al  comma  1  del  presente
articolo, e' riservata una quota di 1.000 unita' per i lavoratori non
comunitari, cittadini dei Paesi indicati all'art. 3, comma 1, lettera
a),  che  abbiano  fatto  ingresso  in  Italia  per  prestare  lavoro
subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti  e
per i quali il datore di lavoro  presenti  richiesta  di  nulla  osta
pluriennale per lavoro subordinato stagionale. 
  4. Nell'ambito  della  quota  indicata  al  comma  1  del  presente
articolo, e' inoltre riservata per il settore agricolo, una quota  di
6.000 unita'  ai  lavoratori  non  comunitari,  cittadini  dei  Paesi
indicati all'art. 3, comma 1, lettera a), le  cui  istanze  di  nulla
osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale anche  pluriennale,
siano presentate dalle organizzazioni  professionali  dei  datori  di
lavoro indicate nella circolare interministeriale  emanata  ai  sensi
del successivo art.  9.  Tali  organizzazioni  assumono  l'impegno  a
sovraintendere alla conclusione del procedimento  di  assunzione  dei
lavoratori fino all'effettiva sottoscrizione dei rispettivi contratti
di lavoro, ivi compresi gli  adempimenti  di  comunicazione  previsti
dalla normativa vigente, secondo le modalita' precisate nella  citata
circolare interministeriale di cui al successivo art. 9.