Art. 7
1. I termini per la presentazione delle domande ai sensi del
presente decreto decorrono:
a) per le categorie dei lavoratori non comunitari indicate
all'art. 3, comma 1, lettera a) ed all'art. 4, dalle ore 9,00 del
decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
b) per i lavoratori non comunitari stagionali previsti all'art.
6, dalle ore 9,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana;
c) per le categorie dei lavoratori non comunitari di cui all'art.
3, comma 1, lettera b), dalle ore 9,00 del quindicesimo giorno
successivo alla pubblicazione dell'accordo di cui alla citata
disposizione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.