Art. 7 
 
  1. I termini per  la  presentazione  delle  domande  ai  sensi  del
presente decreto decorrono: 
    a) per  le  categorie  dei  lavoratori  non  comunitari  indicate
all'art. 3, comma 1, lettera a) ed all'art. 4,  dalle  ore  9,00  del
decimo giorno successivo alla  data  di  pubblicazione  del  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; 
    b) per i lavoratori non comunitari stagionali  previsti  all'art.
6, dalle ore 9,00 del quindicesimo giorno  successivo  alla  data  di
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana; 
    c) per le categorie dei lavoratori non comunitari di cui all'art.
3, comma 1, lettera  b),  dalle  ore  9,00  del  quindicesimo  giorno
successivo  alla  pubblicazione  dell'accordo  di  cui  alla   citata
disposizione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.