Art. 7 1. I termini per la presentazione delle domande ai sensi del presente decreto decorrono: a) per le categorie dei lavoratori non comunitari indicate all'art. 3, comma 1, lettera a) ed all'art. 4, dalle ore 9,00 del decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; b) per i lavoratori non comunitari stagionali previsti all'art. 6, dalle ore 9,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; c) per le categorie dei lavoratori non comunitari di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), dalle ore 9,00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'accordo di cui alla citata disposizione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.