Art. 2 Criteri di recepimento 1. L'elenco di cui al punto 2.2 delle linee guida allegate al presente decreto deve intendersi come esaustivo. Le regioni possono indicare, nei rispettivi atti di recepimento delle linee guida, per ogni intervento di cui al punto 2.2 eventuali condizioni maggiormente restrittive, ma non ne possono ampliare la casistica ed i termini. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonche' sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Roma, 7 ottobre 2020 Il Ministro: Bellanova