Art. 2 
 
                       Criteri di recepimento 
 
  1. L'elenco di cui al punto  2.2  delle  linee  guida  allegate  al
presente decreto deve intendersi come esaustivo. Le  regioni  possono
indicare, nei rispettivi atti di recepimento delle linee  guida,  per
ogni intervento di cui al punto 2.2 eventuali condizioni maggiormente
restrittive, ma non ne possono ampliare la casistica ed i termini. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana nonche' sul sito del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali. 
 
    Roma, 7 ottobre 2020 
 
                                               Il Ministro: Bellanova