Art. 11 11.1 Il senato accademico e' composto: a) dal rettore, che lo presiede; b) dai pro-rettori; c) dai presidi delle facolta' attivate. 11.2 Alle riunioni del senato accademico partecipano il direttore generale, se nominato, oppure il consigliere delegato dal consiglio di amministrazione alla gestione amministrativa e il direttore amministrativo, quest'ultimo con funzioni di segretario. Le sedute del senato accademico sono considerate valide se e' presente la maggioranza dei componenti. le deliberazioni del senato sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto espresso dal rettore. 11.3 Il senato accademico e' convocato dal rettore almeno quattro volte durante l'anno accademico. 11.4 L'ordine del giorno delle sedute del senato accademico e' comunicato al presidente del consiglio di amministrazione dell'Universita'. 11.5 Il senato accademico esercita tutte le attribuzioni in materia di coordinamento e impulso scientifico e didattico. In particolare il senato: a) formula proposte ed esprime pareri sui programmi di sviluppo dell'Universita'; b) esprime pareri su ogni argomento che gli altri organi dell'Universita' intendano rimettere alla sua valutazione e formula proposte in ordine alla migliore attuazione dei programmi di sviluppo; c) sottopone all'approvazione del consiglio di amministrazione il regolamento didattico di Ateneo; d) sottopone all'approvazione del consiglio di amministrazione gli ordinamenti didattici dei corsi di studio e i regolamenti didattici dei corsi di studio; e) propone al consiglio di amministrazione l'istituzione dei corsi che portano al conferimento dei titoli di cui al successivo art. 16; f) sottopone all'approvazione del consiglio di amministrazione i regolamenti in materia di didattica e di ricerca; g) propone al rettore la nomina dei componenti del collegio di disciplina esterni all'Ateneo.