Art. 12 
 
  12.1 L'Universita' e' articolata in facolta' cui sono attribuite le
funzioni finalizzate allo  svolgimento  delle  attivita'  didattiche,
formative, della ricerca scientifica e della terza missione. 
  12.2 I presidi di facolta' sono proposti fra i professori di  ruolo
di prima fascia della facolta' medesima e sono nominati dal consiglio
di amministrazione dell'Universita'; durano  in  carica  tre  anni  e
possono essere confermati. 
  12.3 I presidi rappresentano la facolta', convocano e presiedono il
consiglio di facolta', curano l'attuazione delle delibere di  propria
competenza, hanno il compito di vigilare sulle attivita' didattiche e
i servizi che fanno capo alla facolta'. 
  Salvo quanto  stabilito  dal  regolamento  didattico  di  Ateneo  i
presidi possono nominare le commissioni di esame di profitto.