Art. 12 12.1 L'Universita' e' articolata in facolta' cui sono attribuite le funzioni finalizzate allo svolgimento delle attivita' didattiche, formative, della ricerca scientifica e della terza missione. 12.2 I presidi di facolta' sono proposti fra i professori di ruolo di prima fascia della facolta' medesima e sono nominati dal consiglio di amministrazione dell'Universita'; durano in carica tre anni e possono essere confermati. 12.3 I presidi rappresentano la facolta', convocano e presiedono il consiglio di facolta', curano l'attuazione delle delibere di propria competenza, hanno il compito di vigilare sulle attivita' didattiche e i servizi che fanno capo alla facolta'. Salvo quanto stabilito dal regolamento didattico di Ateneo i presidi possono nominare le commissioni di esame di profitto.