Art. 13 13.1 Il consiglio di facolta' si compone del preside, che lo presiede, e di tutti i professori di ruolo e fuori ruolo che vi appartengono, fatti salvi i casi di deliberazioni riservate dalla legge ai soli professori ordinari. 13.2 Partecipano alle sedute tre rappresentanti dei ricercatori. Partecipano altresi' due studenti in corso, designati secondo le modalita' stabilite con regolamento approvato dal consiglio di amministrazione, i quali potranno intervenire sulle materie di interesse degli studenti riguardanti il percorso formativo. 13.3 In occasione della discussione di argomenti relativi all'organizzazione didattica il preside ha facolta' di allargare la partecipazione al consiglio a tutti i professori a contratto, supplenti o affidatari, con diritto di voto consultivo. 13.4 Il consiglio di facolta' esercita le attribuzioni a tale organo demandate dalla normativa vigente, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto. 13.5 Spetta in particolare al consiglio di facolta': a) proporre al consiglio di amministrazione l'attivazione di procedure per il reclutamento di professori e ricercatori universitari, la nomina di professori e ricercatori universitari, nonche' l'attribuzione di incarichi di docenza mediante supplenze/affidamenti o contratti; b) dare pareri sul numero massimo di studenti da ammettere per ciascun anno accademico e sulle relative modalita'; c) proporre alla approvazione del consiglio di amministrazione il regolamento didattico di facolta'; d) avanzare proposte sulla istituzione e attivazione di corsi di studio nonche' iniziative formative previste dalla normativa vigente. 13.6 Laddove per qualsiasi motivo non si sia costituito il consiglio di corso di studio le relative competenze vengono assunte dal consiglio di facolta'. 13.7 Al consiglio di corso di studio spettano le competenze previste dalla legge e dal regolamento didattico di Ateneo.