Art. 14 
 
  14.1 Il collegio di disciplina e' composto  da  tre  professori  di
prima fascia, tra i quali uno assume le funzioni di  presidente,  due
professori di seconda fascia e due ricercatori, tutti  in  regime  di
tempo pieno. Il collegio, ove possibile, e' composto  prevalentemente
da componenti esterni. Il presidente ed i componenti del collegio  di
disciplina sono nominati, con le modalita' previste  in  un  apposito
regolamento, dal rettore nel rispetto  delle  pari  opportunita'  tra
uomini e donne e rimangono in carica per tre anni. 
  I componenti appartenenti all'Ateneo sono individuati a seguito  di
elezioni alle quali  partecipa  il  corpo  accademico.  I  componenti
esterni vengono proposti dal senato accademico. 
  14.2  Il  collegio  di  disciplina  svolge   funzioni   istruttorie
nell'ambito dei procedimenti disciplinari  avviati  su  proposta  del
rettore nei confronti dei professori  e  dei  ricercatori,  per  ogni
fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu'  grave
della censura ed esprime in merito parere conclusivo. Il procedimento
disciplinare   si   conclude   con   delibera   del   consiglio    di
amministrazione.  In  caso  di  illeciti  commessi  dal  rettore,  la
titolarita' del potere disciplinare e' in capo al decano dell'Ateneo. 
  14.3 Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra  pari,
nel rispetto  del  contraddittorio  e  in  composizione  limitata  al
presidente  e  alla  fascia  corrispondente  a  quella  del   docente
sottoposto ad azione disciplinare.