Art. 14 14.1 Il collegio di disciplina e' composto da tre professori di prima fascia, tra i quali uno assume le funzioni di presidente, due professori di seconda fascia e due ricercatori, tutti in regime di tempo pieno. Il collegio, ove possibile, e' composto prevalentemente da componenti esterni. Il presidente ed i componenti del collegio di disciplina sono nominati, con le modalita' previste in un apposito regolamento, dal rettore nel rispetto delle pari opportunita' tra uomini e donne e rimangono in carica per tre anni. I componenti appartenenti all'Ateneo sono individuati a seguito di elezioni alle quali partecipa il corpo accademico. I componenti esterni vengono proposti dal senato accademico. 14.2 Il collegio di disciplina svolge funzioni istruttorie nell'ambito dei procedimenti disciplinari avviati su proposta del rettore nei confronti dei professori e dei ricercatori, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura ed esprime in merito parere conclusivo. Il procedimento disciplinare si conclude con delibera del consiglio di amministrazione. In caso di illeciti commessi dal rettore, la titolarita' del potere disciplinare e' in capo al decano dell'Ateneo. 14.3 Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio e in composizione limitata al presidente e alla fascia corrispondente a quella del docente sottoposto ad azione disciplinare.