Art. 15 15.1 L'Universita' istituisce il comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. Il predetto comitato e' costituito in base alle vigenti disposizioni normative. Il funzionamento del comitato e' disciplinato da apposito regolamento dell'Universita'. Il comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica previsti dalla normativa vigente e rimane in carica quattro anni.