Art. 15 
 
  15.1 L'Universita' istituisce il comitato unico di garanzia per  le
pari opportunita', la valorizzazione del benessere di  chi  lavora  e
contro le discriminazioni. 
  Il  predetto  comitato  e'  costituito   in   base   alle   vigenti
disposizioni normative. Il funzionamento del comitato e' disciplinato
da apposito regolamento  dell'Universita'.  Il  comitato  ha  compiti
propositivi,  consultivi  e  di  verifica  previsti  dalla  normativa
vigente e rimane in carica quattro anni.