Art. 16 
 
  16.1  Nel   rispetto   delle   finalita'   indicate   all'art.   1,
l'Universita', per ogni singola facolta', puo' rilasciare i  seguenti
titoli di primo e di secondo livello: 
    a) laurea (L); 
    b) laurea specialistica o magistrale (LS - LM); 
    c) diploma di specializzazione (D.S.); 
    d) dottorato di ricerca (D.R.); 
    e) puo' istituire altresi' i corsi  previsti  dall'art.  6  della
legge 19 novembre 1990, n. 341 in materia di formazione finalizzata e
di  servizi  didattici  integrativi  nonche'  ogni  altra  iniziativa
formativa di ogni ordine  e  grado  che  la  legge  attribuisce  alle
Universita'; 
    f) in attuazione dell'art. 1, comma 15, della  legge  14  gennaio
1999, n. 4, l'Universita'  vita-salute  S.  Raffaele  puo'  attivare,
disciplinandoli  nel  regolamento  didattico  di  Ateneo,  corsi   di
perfezionamento  scientifico  e  di  alta  formazione  permanente   e
ricorrente, successivi al conseguimento delle lauree o  della  laurea
specialistica  o  magistrale,  alla  conclusione   dei   quali   sono
rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.