Art. 16 16.1 Nel rispetto delle finalita' indicate all'art. 1, l'Universita', per ogni singola facolta', puo' rilasciare i seguenti titoli di primo e di secondo livello: a) laurea (L); b) laurea specialistica o magistrale (LS - LM); c) diploma di specializzazione (D.S.); d) dottorato di ricerca (D.R.); e) puo' istituire altresi' i corsi previsti dall'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341 in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi nonche' ogni altra iniziativa formativa di ogni ordine e grado che la legge attribuisce alle Universita'; f) in attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, l'Universita' vita-salute S. Raffaele puo' attivare, disciplinandoli nel regolamento didattico di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento delle lauree o della laurea specialistica o magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.