Art. 20 20.1 Gli insegnamenti sono impartiti da professori di ruolo e da professori a contratto, sulla base di criteri predeterminati dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico. 20.2 Per la durata dei contratti e la possibilita' di rinnovo si applicano le disposizioni vigenti per i professori a contratto delle universita' statali. Le deroghe al limite dei rinnovi sono concesse dal consiglio di amministrazione. 20.3 Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento dei professori di ruolo saranno osservate le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per i professori di ruolo delle Universita' dello Stato. Ai fini del trattamento di quiescenza si applica la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni e integrazioni. I professori di ruolo sono iscritti, ai fini del trattamento di previdenza, all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP). Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le norme previste dalla legge n. 243/1991, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma citata. In caso di trasferimento alla Universita' vita-salute S. Raffaele di professori di ruolo appartenenti ad altre Universita' non statali, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per i professori delle Universita' statali.