Art. 20 
 
  20.1 Gli insegnamenti sono impartiti da professori di  ruolo  e  da
professori a contratto, sulla  base  di  criteri  predeterminati  dal
consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico. 
  20.2 Per la durata dei contratti e la possibilita'  di  rinnovo  si
applicano le disposizioni vigenti per i professori a contratto  delle
universita' statali. Le deroghe al limite dei rinnovi  sono  concesse
dal consiglio di amministrazione. 
  20.3 Per l'assunzione, lo stato giuridico  ed  il  trattamento  dei
professori  di  ruolo  saranno  osservate  le  norme  legislative   e
regolamentari vigenti in materia per  i  professori  di  ruolo  delle
Universita' dello Stato. Ai fini del  trattamento  di  quiescenza  si
applica la disciplina prevista per i dipendenti  civili  dello  Stato
dal testo  unico  delle  norme  sul  trattamento  di  quiescenza  dei
dipendenti civili e militari approvato  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni
e integrazioni. 
  I professori di ruolo sono iscritti, ai  fini  del  trattamento  di
previdenza, all'Istituto nazionale di  previdenza  per  i  dipendenti
dell'amministrazione pubblica  (INPDAP).  Ai  fini  dell'applicazione
delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le  norme
previste  dalla  legge   n.   243/1991,   ed   eventuali   successive
modificazioni ed integrazioni, a decorrere dalla data di  entrata  in
vigore della norma citata. In caso di trasferimento alla  Universita'
vita-salute S. Raffaele di professori di ruolo appartenenti ad  altre
Universita' non statali, saranno applicate le disposizioni vigenti in
materia per i professori delle Universita' statali.