Art. 21 
 
  21.1  I  docenti  svolgono  le  attivita'  di  insegnamento  e   di
accertamento coordinate nell'ambito  delle  strutture  didattiche  al
fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati. 
  21.2 L'attivita' di ricerca e' compito qualificante di ogni docente
e ricercatore universitario.