Art. 22 
 
  22.1 Nel caso di attivazione di una nuova facolta', le attribuzioni
che le norme  legislative  vigenti  e  quelle  del  presente  statuto
demandano al consiglio di facolta' sono  esercitate  da  un  apposito
comitato ordinatore composto da  cinque  professori  universitari  di
ruolo e fuori ruolo di discipline afferenti ai  raggruppamenti  o  ai
settori  scientifico-disciplinari  nei  quali  siano   compresi   gli
insegnamenti previsti all'ordinamento didattico  della  facolta'.  Di
essi il presidente e due membri devono essere scelti fra i professori
universitari di ruolo o  fuori  ruolo  di  prima  fascia  e  due  tra
professori universitari di ruolo o fuori ruolo di seconda fascia.  Il
presidente e gli altri membri del comitato ordinatore  sono  nominati
dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.