Art. 3 
 
  3.1 Sono organi dell'Universita': 
    a) il consiglio di amministrazione; 
    b) il presidente; 
    c) il collegio dei revisori; 
    d) il nucleo di valutazione interno; 
    e) il rettore; 
    f) il senato accademico; 
    g) i presidi di facolta'; 
    h) i consigli di facolta'; 
    i) i consigli di corso di studio; 
    j) il collegio di disciplina; 
    k) il presidio di qualita' di Ateneo. 
  3.2 Gli organi dell'Universita' esercitano le funzioni previste dal
presente statuto. 
  In caso di  cessazione  per  qualsivoglia  ragione  di  taluno  dei
componenti  dei  predetti  organi  sara'  cura  del  presidente   del
consiglio di amministrazione o in sua assenza del vice  presidente  o
in sua assenza del  consigliere  piu'  anziano  invitare  i  soggetti
competenti a provvedere alla  sua  sostituzione.  Il  componente  che
subentra rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'organo  di
appartenenza. 
  3.3 L'Universita' favorisce il coinvolgimento degli studenti  negli
organi  collegiali  dell'Ateneo,  limitatamente   alle   materie   di
preminente   interesse   degli   stessi,   attraverso   le    proprie
rappresentanze  secondo  modalita'   definite   in   un   regolamento
istituzionale approvato dal consiglio di amministrazione. 
  Essi non entrano nel computo delle  maggioranze  richieste  per  la
validita' della seduta e della deliberazione.