Art. 3 3.1 Sono organi dell'Universita': a) il consiglio di amministrazione; b) il presidente; c) il collegio dei revisori; d) il nucleo di valutazione interno; e) il rettore; f) il senato accademico; g) i presidi di facolta'; h) i consigli di facolta'; i) i consigli di corso di studio; j) il collegio di disciplina; k) il presidio di qualita' di Ateneo. 3.2 Gli organi dell'Universita' esercitano le funzioni previste dal presente statuto. In caso di cessazione per qualsivoglia ragione di taluno dei componenti dei predetti organi sara' cura del presidente del consiglio di amministrazione o in sua assenza del vice presidente o in sua assenza del consigliere piu' anziano invitare i soggetti competenti a provvedere alla sua sostituzione. Il componente che subentra rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'organo di appartenenza. 3.3 L'Universita' favorisce il coinvolgimento degli studenti negli organi collegiali dell'Ateneo, limitatamente alle materie di preminente interesse degli stessi, attraverso le proprie rappresentanze secondo modalita' definite in un regolamento istituzionale approvato dal consiglio di amministrazione. Essi non entrano nel computo delle maggioranze richieste per la validita' della seduta e della deliberazione.