Art. 5 
 
  5.1 Il consiglio di amministrazione e' il massimo organo di governo
dell'Universita'. 
  5.2 Spetta in particolare al consiglio di amministrazione: 
    a) determinare l'indirizzo generale di sviluppo  dell'Universita'
in funzione delle finalita' istituzionali; 
    b) approvare il bilancio di previsione  ed  il  conto  consuntivo
dell'Universita'; 
    c) nominare il rettore, secondo le regole stabilite  nell'art.  4
dello statuto; 
    d) nominare i presidi delle facolta' su proposta dei consigli  di
ciascuna facolta'; 
    e) nominare, tra i professori di prima fascia, i  presidenti  dei
consigli di corso di laurea su proposta dei rispettivi consigli; 
    f) deliberare in ordine al regolamento didattico di Ateneo,  agli
ordinamenti didattici dei  corsi  di  studio  nonche'  in  ordine  ai
regolamenti didattici dei corsi di studio proposti dalle  facolta'  e
dal senato accademico e disciplinati secondo  la  normativa  vigente,
nonche' deliberare l'attivazione o disattivazione dei  singoli  corsi
di studio; 
    g) deliberare, a norma  della  legislazione  vigente,  in  merito
all'attivazione di procedure per  il  reclutamento  di  professori  e
ricercatori universitari, alle nomine dei professori di ruolo  e  dei
ricercatori universitari, nonche' il conferimento degli incarichi  di
docenza previsti dall'art. 13.5, lettera a); 
    h) deliberare sulle assunzioni  del  personale  non  docente  con
qualifica dirigenziale; 
    i) deliberare il regolamento per  il  funzionamento  dei  servizi
amministrativi e contabili dell'Universita', nonche'  quello  per  la
disciplina dello stato giuridico  e  del  trattamento  economico  del
personale non docente; 
    j) deliberare, sentite le facolta' interessate, l'attivazione  di
eventuali sedi decentrate nel rispetto della normativa vigente; 
    k) determinare, sentito  il  consiglio  di  facolta',  il  numero
massimo di studenti  da  ammettere  per  ciascun  anno  accademico  e
fissare le relative modalita' di ammissione; 
    l) deliberare sulle tasse di iscrizione, sui contributi  e  sugli
eventuali esoneri; 
    m) deliberare sul conferimento dei premi, borse di  studio  e  di
perfezionamento; 
    n) deliberare, a maggioranza dei  propri  componenti,  in  ordine
alle modifiche del presente statuto; 
    o)   deliberare   su   ogni   altro   argomento   di    interesse
dell'Universita' che non sia demandato ad altri organi; 
    p)  nominare  i  membri  del  nucleo  di  valutazione  interno  e
approvare il regolamento di funzionamento; 
    q) nominare due membri del comitato operativo, se istituito; 
    r) conferire al presidente del consiglio di amministrazione  ogni
ulteriore potere rispetto a quelli previsti all'art. 6  del  presente
statuto; 
    s) nominare il direttore generale stabilendone funzioni e poteri; 
    t) nominare il direttore amministrativo dell'Universita' al quale
sono preposte le funzioni indicate dal successivo art. 23; 
    u) approvare eventuali ulteriori regolamenti per il funzionamento
di organi previsti dalla normativa vigente. 
  5.3 Le sedute del consiglio sono considerate valide se e'  presente
la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni  del  consiglio  sono
assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso  di  parita'  di
voti prevale  il  voto  espresso  dal  presidente  del  consiglio  di
amministrazione. 
  5.4 Il consiglio di amministrazione e' convocato  almeno  ogni  due
mesi ed ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessita', ovvero
su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. 
  5.5 Il consiglio di amministrazione puo' nominare  nell'ambito  dei
suoi componenti  uno  o  piu'  consiglieri  delegati  stabilendone  i
relativi poteri.