Art. 5 5.1 Il consiglio di amministrazione e' il massimo organo di governo dell'Universita'. 5.2 Spetta in particolare al consiglio di amministrazione: a) determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'Universita' in funzione delle finalita' istituzionali; b) approvare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo dell'Universita'; c) nominare il rettore, secondo le regole stabilite nell'art. 4 dello statuto; d) nominare i presidi delle facolta' su proposta dei consigli di ciascuna facolta'; e) nominare, tra i professori di prima fascia, i presidenti dei consigli di corso di laurea su proposta dei rispettivi consigli; f) deliberare in ordine al regolamento didattico di Ateneo, agli ordinamenti didattici dei corsi di studio nonche' in ordine ai regolamenti didattici dei corsi di studio proposti dalle facolta' e dal senato accademico e disciplinati secondo la normativa vigente, nonche' deliberare l'attivazione o disattivazione dei singoli corsi di studio; g) deliberare, a norma della legislazione vigente, in merito all'attivazione di procedure per il reclutamento di professori e ricercatori universitari, alle nomine dei professori di ruolo e dei ricercatori universitari, nonche' il conferimento degli incarichi di docenza previsti dall'art. 13.5, lettera a); h) deliberare sulle assunzioni del personale non docente con qualifica dirigenziale; i) deliberare il regolamento per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili dell'Universita', nonche' quello per la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale non docente; j) deliberare, sentite le facolta' interessate, l'attivazione di eventuali sedi decentrate nel rispetto della normativa vigente; k) determinare, sentito il consiglio di facolta', il numero massimo di studenti da ammettere per ciascun anno accademico e fissare le relative modalita' di ammissione; l) deliberare sulle tasse di iscrizione, sui contributi e sugli eventuali esoneri; m) deliberare sul conferimento dei premi, borse di studio e di perfezionamento; n) deliberare, a maggioranza dei propri componenti, in ordine alle modifiche del presente statuto; o) deliberare su ogni altro argomento di interesse dell'Universita' che non sia demandato ad altri organi; p) nominare i membri del nucleo di valutazione interno e approvare il regolamento di funzionamento; q) nominare due membri del comitato operativo, se istituito; r) conferire al presidente del consiglio di amministrazione ogni ulteriore potere rispetto a quelli previsti all'art. 6 del presente statuto; s) nominare il direttore generale stabilendone funzioni e poteri; t) nominare il direttore amministrativo dell'Universita' al quale sono preposte le funzioni indicate dal successivo art. 23; u) approvare eventuali ulteriori regolamenti per il funzionamento di organi previsti dalla normativa vigente. 5.3 Le sedute del consiglio sono considerate valide se e' presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto espresso dal presidente del consiglio di amministrazione. 5.4 Il consiglio di amministrazione e' convocato almeno ogni due mesi ed ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessita', ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. 5.5 Il consiglio di amministrazione puo' nominare nell'ambito dei suoi componenti uno o piu' consiglieri delegati stabilendone i relativi poteri.