Art. 6 
 
  6.1 Il presidente del consiglio di amministrazione: 
    a) provvede a garantire l'adempimento delle finalita'  statutarie
e  la  formazione   ideale   e   professionale   delle   nuove   leve
universitarie; 
    b) ha, con firma libera, la  rappresentanza  dell'Universita'  di
fronte ai terzi ed in giudizio con facolta' di promuovere  azioni  ed
istanze  giudiziali,   ed   amministrative,   per   ogni   grado   di
giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione, e  di
nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti; 
    c)  convoca   e   presiede   le   adunanze   del   consiglio   di
amministrazione; 
    d) assicura l'esecuzione delle deliberazioni e dei  provvedimenti
del consiglio di amministrazione; 
    e) adotta, nei casi di necessita' e urgenza, i  provvedimenti  di
competenza del consiglio di amministrazione, al quale gli stessi sono
sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva; 
    f)  convoca  e  presiede  le  eventuali  adunanze  del   comitato
operativo salvo quanto previsto all'art. 7 circa la nomina di un  suo
delegato; 
    g) ha  facolta'  di  nominare  procuratori  speciali  ad  negotia
nell'ambito dei poteri allo stesso spettanti per statuto o dei poteri
conferitigli dal consiglio di amministrazione.