Art. 6 6.1 Il presidente del consiglio di amministrazione: a) provvede a garantire l'adempimento delle finalita' statutarie e la formazione ideale e professionale delle nuove leve universitarie; b) ha, con firma libera, la rappresentanza dell'Universita' di fronte ai terzi ed in giudizio con facolta' di promuovere azioni ed istanze giudiziali, ed amministrative, per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti; c) convoca e presiede le adunanze del consiglio di amministrazione; d) assicura l'esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti del consiglio di amministrazione; e) adotta, nei casi di necessita' e urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva; f) convoca e presiede le eventuali adunanze del comitato operativo salvo quanto previsto all'art. 7 circa la nomina di un suo delegato; g) ha facolta' di nominare procuratori speciali ad negotia nell'ambito dei poteri allo stesso spettanti per statuto o dei poteri conferitigli dal consiglio di amministrazione.