Art. 7 7.1 Il consiglio di amministrazione puo' nominare un comitato operativo composto dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza dal vice presidente o in assenza anche di quest'ultimo dal consigliere piu' anziano e da altri due consiglieri nominati dal consiglio di amministrazione. Il comitato operativo e' presieduto dal presidente o in sua assenza dal vice presidente o in assenza anche di quest'ultimo dal consigliere piu' anziano. Partecipa alle sedute del comitato operativo anche il direttore generale con ruolo consultivo. 7.2 Il consiglio di amministrazione potra' delegare al comitato operativo alcuni suoi poteri di cui all'art. 5, comma 2.