Art. 7 
 
  7.1 Il consiglio  di  amministrazione  puo'  nominare  un  comitato
operativo composto dal presidente del consiglio di amministrazione o,
in sua assenza dal vice presidente o in assenza anche di quest'ultimo
dal consigliere piu' anziano e da altri due consiglieri nominati  dal
consiglio di amministrazione. 
  Il comitato operativo e' presieduto dal presidente o in sua assenza
dal  vice  presidente  o  in  assenza  anche  di   quest'ultimo   dal
consigliere piu' anziano. 
  Partecipa alle sedute del comitato  operativo  anche  il  direttore
generale con ruolo consultivo. 
  7.2 Il consiglio di amministrazione  potra'  delegare  al  comitato
operativo alcuni suoi poteri di cui all'art. 5, comma 2.