Art. 8 
 
  8.1 Il collegio dei revisori dei conti dell'Universita' e' composto
da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti tra  gli  iscritti
nel registro dei  revisori  contabili.  I  membri  del  collegio  dei
revisori sono nominati dall'Ospedale  San  Raffaele  S.r.l.,  che  ne
indica anche il presidente. 
  I componenti del collegio dei revisori durano in carica tre anni  e
sono rieleggibili secondo le modalita' previste nel presente statuto. 
  Il collegio dei revisori e' l'organo indipendente che vigila  sulla
regolarita'     della     gestione     amministrativa,     contabile,
economico-patrimoniale e finanziaria dell'Universita'. 
  In particolare il collegio dei revisori: 
    a) accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; 
    b) esamina le proposte del bilancio di  previsione  e  del  conto
consuntivo, redigendo apposite relazioni da sottoporre  al  consiglio
di amministrazione; 
    c) effettua le verifiche periodiche; 
    d) procede alla verifica della correttezza degli atti  di  natura
amministrativa. 
  Al collegio  dei  revisori  compete  un  compenso  determinato  dal
consiglio di amministrazione per l'intero periodo di durata del  loro
incarico.