Art. 8 8.1 Il collegio dei revisori dei conti dell'Universita' e' composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. I membri del collegio dei revisori sono nominati dall'Ospedale San Raffaele S.r.l., che ne indica anche il presidente. I componenti del collegio dei revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili secondo le modalita' previste nel presente statuto. Il collegio dei revisori e' l'organo indipendente che vigila sulla regolarita' della gestione amministrativa, contabile, economico-patrimoniale e finanziaria dell'Universita'. In particolare il collegio dei revisori: a) accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; b) esamina le proposte del bilancio di previsione e del conto consuntivo, redigendo apposite relazioni da sottoporre al consiglio di amministrazione; c) effettua le verifiche periodiche; d) procede alla verifica della correttezza degli atti di natura amministrativa. Al collegio dei revisori compete un compenso determinato dal consiglio di amministrazione per l'intero periodo di durata del loro incarico.