Art. 4 
 
  1.  Il  MUR  disporra',  su  richiesta  di  ciascun   beneficiario,
l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art.  1,  come  previsto
dalle «National eligibility criteria» 2018, nella misura dell'80% del
contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel  caso
di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il  soggetto  beneficiario
privato dovra' produrre  apposita  fidejussione  bancaria  o  polizza
assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato  dal
MUR con specifico provvedimento. 
  2.  Il   beneficiario   si   impegnera'   a   fornire   dettagliate
rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi
dell'art.  16  del  decreto  ministeriale  n.  593/2016,  oltre  alla
relazione  conclusiva  del  progetto,  obbligandosi,  altresi',  alla
restituzione di eventuali importi che risultassero  non  ammissibili,
nonche' di economie di progetto. 
  3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessita', potra' procedere,  nei
confronti del soggetto beneficiario, alla revoca delle  agevolazioni,
con contestuale recupero delle  somme  erogate  anche  attraverso  il
fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con
le somme maturate su altri progetti  finanziati  o  ad  altro  titolo
presso questa o altra amministrazione.