Art. 12 Disposizioni finali 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 14 ottobre 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, e sono efficaci fino al 13 novembre 2020. 2. Restano salvi i diversi termini previsti dalle disposizioni del presente decreto. 3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Roma, 13 ottobre 2020 Il Presidente del Consiglio dei ministri Conte Il Ministro della salute Speranza Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2020 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, registrazione n. 2268