Art. 12 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del
14 ottobre 2020 in sostituzione di quelle del decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, come prorogato dal  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre  2020,  e  sono
efficaci fino al 13 novembre 2020. 
  2. Restano salvi i diversi termini previsti dalle disposizioni  del
presente decreto. 
  3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione. 
    Roma, 13 ottobre 2020 
 
                                              Il Presidente           
                                      del Consiglio dei ministri      
                                                  Conte               
 
  Il Ministro della salute                                            
         Speranza                                                     
 

Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2020 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della  giustizia  e  del  Ministero  degli  affari  esteri,
registrazione n. 2268