Art. 4 
 
           Limitazioni agli spostamenti da e per l'estero 
 
  1. Sono vietati gli spostamenti da e per Stati e territori  di  cui
all'elenco  E  dell'allegato  20,  l'ingresso  e  il   transito   nel
territorio nazionale alle persone che hanno transitato o  soggiornato
negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E  nei  quattordici
giorni  antecedenti,  nonche'  gli  spostamenti  verso  gli  Stati  e
territori di cui all'elenco F dell'allegato 20, salvo  che  ricorrano
uno o piu' dei seguenti motivi, comprovati mediante la  dichiarazione
di cui all'art. 5, comma 1: 
    a) esigenze lavorative; 
    b) assoluta urgenza; 
    c) esigenze di salute; 
    d) esigenze di studio; 
    e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; 
    f) ingresso nel territorio nazionale da  parte  di  cittadini  di
Stati membri dell'Unione europea,  di  Stati  parte  dell'accordo  di
Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e  Irlanda  del  nord,  di
Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica  di  San  Marino,
dello Stato della Citta' del Vaticano; 
    g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari  delle
persone fisiche di cui alla lettera f), come definiti dagli  articoli
2 e 3  della  direttiva  2004/38/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 29 aprile 2004,  relativa  al  diritto  dei  cittadini
dell'Unione e dei  loro  familiari  di  circolare  e  di  soggiornare
liberamente nel  territorio  degli  Stati  membri,  che  modifica  il
regolamento (CEE) n.  1612/68  ed  abroga  le  direttive  64/221/CEE,
68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 60/364/CEE,
90/365/CEE e 93/96/CEE; 
    h) ingresso nel territorio nazionale da  parte  di  cittadini  di
Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai  sensi  della  direttiva
2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status
dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo,
nonche' di cittadini di  Stati  terzi  che  derivano  il  diritto  di
residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale; 
    i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari  delle
persone fisiche di cui alla lettera h), come definiti dagli  articoli
2 e 3  della  direttiva  2004/38/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 29 aprile 2004,  relativa  al  diritto  dei  cittadini
dell'Unione e dei  loro  familiari  di  circolare  e  di  soggiornare
liberamente nel  territorio  degli  Stati  membri,  che  modifica  il
regolamento (CEE) n.  1612/68  ed  abroga  le  direttive  64/221/CEE,
68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 60/364/CEE,
90/365/CEE e 93/96/CEE; 
    l)  ingresso  nel  territorio  nazionale   per   raggiungere   il
domicilio, l'abitazione o la residenza di una  persona  di  cui  alle
lettere f) e h), anche  non  convivente,  con  la  quale  vi  e'  una
comprovata e stabile relazione affettiva. 
  2. Sono vietati l'ingresso e il transito nel  territorio  nazionale
alle persone  che  hanno  transitato  o  soggiornato  negli  Stati  e
territori di cui all'elenco F dell'allegato 20 nei quattordici giorni
antecedenti, salvo che nei seguenti casi: 
    a) persone di cui al comma  1,  lettere  f),  g),  h)  e  i)  con
residenza anagrafica in Italia da data anteriore  a  quella  indicata
nell'elenco F dell'allegato 20 con obbligo di presentare  al  vettore
all'atto dell'imbarco e a  chiunque  sia  deputato  ad  effettuare  i
controlli  un'attestazione  di  essersi  sottoposti,  nelle  72   ore
antecedenti  all'ingresso  nel  territorio  nazionale,  a   un   test
molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e  risultato
negativo; 
    b) equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto; 
    c) funzionari e agenti, comunque denominati, dell'Unione  europea
o di organizzazioni  internazionali,  agenti  diplomatici,  personale
amministrativo e tecnico delle missioni  diplomatiche,  funzionari  e
impiegati consolari, personale militare e  delle  forze  di  polizia,
italiane e straniere, e dei vigili del  fuoco,  nell'esercizio  delle
loro funzioni. 
  3. Sono fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del
territorio nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge
n. 33 del 2020, nonche' le limitazioni  disposte  in  relazione  alla
provenienza da specifici Stati e  territori  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020.