Art. 6 
 
    Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di 
  sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell'ingresso 
                nel territorio nazionale dall'estero 
 
  1. Le persone che hanno soggiornato o transitato,  nei  quattordici
giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati  o  territori  di
cui agli elenchi D, E ed F dell'allegato 20, anche se  asintomatiche,
si attengono ai seguenti obblighi: 
    a) compiono il percorso dal  luogo  di  ingresso  nel  territorio
nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo  di  linea  utilizzato  per
fare ingresso in Italia  all'abitazione  o  alla  dimora  dove  sara'
svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e  isolamento  fiduciario
esclusivamente con il mezzo privato indicato ai  sensi  dell'art.  5,
comma 1, lettera c), fatto salvo il caso di transito aeroportuale  di
cui al comma 3; 
    b) sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria  e  all'isolamento
fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o
la dimora indicata ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c). 
  2. In deroga al comma 1,  lettera  a),  in  caso  di  ingresso  nel
territorio nazionale mediante trasporto aereo di linea, e' consentito
proseguire, mediante altro mezzo aereo di linea, il viaggio verso  la
destinazione finale indicata nella dichiarazione di cui  all'art.  5,
comma 1, lettera c), a condizione  di  non  allontanarsi  dalle  aree
specificamente destinate all'interno delle aerostazioni. 
  3. Nell'ipotesi di cui ai commi 1 e 2, se dal luogo di ingresso nel
territorio nazionale o  dal  luogo  di  sbarco  dal  mezzo  di  linea
utilizzato per fare ingresso in Italia non e'  possibile  raggiungere
effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l'abitazione o  la
dimora,  indicata  come  luogo  di  effettuazione  del   periodo   di
sorveglianza sanitaria e di  isolamento  fiduciario,  fermo  restando
l'accertamento  da  parte  dell'Autorita'   giudiziaria   in   ordine
all'eventuale falsita' della dichiarazione resa all'atto dell'imbarco
ai sensi dell'art. 5, comma  1,  lettera  c),  l'Autorita'  sanitaria
competente per territorio informa immediatamente la Protezione civile
regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della  protezione
civile della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  determina  le
modalita' e il  luogo  dove  svolgere  la  sorveglianza  sanitaria  e
l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo  delle  persone
sottoposte alla predetta misura. In caso  di  insorgenza  di  sintomi
COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente  sono  obbligati  a
segnalare tale situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria. 
  4. Ad eccezione delle ipotesi nelle  quali  vi  sia  insorgenza  di
sintomi COVID-19, durante il  periodo  di  sorveglianza  sanitaria  e
isolamento fiduciario effettuati secondo le  modalita'  previste  dai
commi da 1 a 3, e' sempre consentito per le persone sottoposte a tali
misure avviare  il  computo  di  un  nuovo  periodo  di  sorveglianza
sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione  o  dimora,
diversa da quella precedentemente indicata dall'Autorita'  sanitaria,
a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorita' la dichiarazione
prevista  dall'art.  5,  comma   1,   integrata   con   l'indicazione
dell'itinerario che  si  intende  effettuare,  e  garantendo  che  il
trasferimento  verso   la   nuova   abitazione   o   dimora   avvenga
esclusivamente con mezzo privato. L'Autorita' sanitaria, ricevuta  la
comunicazione di cui al precedente periodo,  provvede  ad  inoltrarla
immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda  sanitaria
territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per
i controlli e le verifiche di competenza. 
  5. L'operatore di sanita' pubblica e i servizi di sanita'  pubblica
territorialmente   competenti   provvedono,    sulla    base    delle
comunicazioni di cui al presente articolo,  alla  prescrizione  della
permanenza domiciliare, secondo le modalita' di seguito indicate: 
    a) contattano telefonicamente e assumono  informazioni,  il  piu'
possibile dettagliate e documentate, sulle zone di  soggiorno  e  sul
percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai
fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione; 
    b) avviata la sorveglianza sanitaria e  l'isolamento  fiduciario,
l'operatore di sanita' pubblica informa inoltre il medico di medicina
generale o il pediatra  di  libera  scelta  da  cui  il  soggetto  e'
assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione  ai  fini  INPS
(circolare INPS HERMES 25  febbraio  2020  0000716  del  25  febbraio
2020); 
    c) in caso di necessita'  di  certificazione  ai  fini  INPS  per
l'assenza dal lavoro,  si  procede  a  rilasciare  una  dichiarazione
indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e  al  medico  di  medicina
generale o al pediatra di libera scelta in cui si  dichiara  che  per
motivi  di  sanita'   pubblica   e'   stato   posto   in   quarantena
precauzionale, specificandone la data di inizio e fine; 
    d) accertano l'assenza  di  febbre  o  altra  sintomatologia  del
soggetto da  porre  in  isolamento,  nonche'  degli  altri  eventuali
conviventi; 
    e) informano la persona circa i sintomi,  le  caratteristiche  di
contagiosita', le modalita' di trasmissione della malattia, le misure
da attuare  per  proteggere  gli  eventuali  conviventi  in  caso  di
comparsa di sintomi; 
    f) informano la  persona  circa  la  necessita'  di  misurare  la
temperatura corporea due volte al giorno  (la  mattina  e  la  sera),
nonche' di mantenere: 
      1) lo stato di isolamento per  quattordici  giorni  dall'ultima
esposizione; 
      2) il divieto di contatti sociali; 
      3) il divieto di spostamenti e viaggi; 
      4) l'obbligo di rimanere  raggiungibile  per  le  attivita'  di
sorveglianza; 
    g) in caso di comparsa di  sintomi  la  persona  in  sorveglianza
deve: 
      1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il
pediatra di libera scelta e l'operatore di sanita' pubblica; 
      2) indossare una mascherina  chirurgica  e  allontanarsi  dagli
altri conviventi; 
      3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo
un'adeguata ventilazione naturale, in  attesa  del  trasferimento  in
ospedale, ove necessario; 
    h)  l'operatore  di  sanita'  pubblica  provvede   a   contattare
quotidianamente, per avere notizie sulle  condizioni  di  salute,  la
persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia,  dopo
aver consultato il medico di  medicina  generale  o  il  pediatra  di
libera scelta, il medico di sanita' pubblica procede  secondo  quanto
previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della  salute  del  22
febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni. 
  6.  Nel  caso  di  soggiorno  o  transito  nei  quattordici  giorni
anteriori all'ingresso in Italia in uno o piu' Stati e  territori  di
cui all'elenco C dell'allegato 20, si applicano le seguenti misure di
prevenzione, alternative tra loro: 
    a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e  a
chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione  di
essersi  sottoposti,  nelle  72  ore  antecedenti  all'ingresso   nel
territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico,  effettuato
per mezzo di tampone e risultato negativo; 
4 
    b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o  antigenico,  da
effettuarsi  per  mezzo  di  tampone,  al  momento   dell'arrivo   in
aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero  entro  48
ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria
locale di  riferimento;  in  attesa  di  sottoporsi  al  test  presso
l'azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono  sottoposte
all'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora. 
  7. A condizione che non  insorgano  sintomi  di  COVID-19  e  fermi
restando gli obblighi di cui all'art. 5, le disposizioni  di  cui  ai
commi da 1 a 6 non si applicano: 
    a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto; 
    b) al personale viaggiante; 
    c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui  all'elenco
A dell'allegato 20; 
    d) agli ingressi  per  motivi  di  lavoro  regolati  da  speciali
protocolli  di  sicurezza,  approvati  dalla   competente   autorita'
sanitaria; 
    e)  agli  ingressi  per  ragioni  non  differibili,  inclusa   la
partecipazione a manifestazioni sportive  e  fieristiche  di  livello
internazionale, previa autorizzazione del Ministero  della  salute  e
con obbligo di  presentare  al  vettore  all'atto  dell'imbarco  e  a
chiunque sia deputato ad effettuare i  controlli  un'attestazione  di
essersi  sottoposti,  nelle  72  ore  antecedenti  all'ingresso   nel
territorio nazionale, a un test molecolare o  antigenico,  effettuato
per mezzo di tampone e risultato negativo. 
  8. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non  ci
siano stati  soggiorni  o  transiti  in  uno  o  piu'  Paesi  di  cui
all'elenco F dell'allegato  20  nei  quattordici  giorni  antecedenti
all'ingresso in Italia, fermi restando gli obblighi di  cui  all'art.
5, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non si applicano: 
    a) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non  superiore
alle 120 ore per comprovate esigenze di  lavoro,  salute  o  assoluta
urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto  termine,  di  lasciare
immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il
periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario  conformemente  ai
commi da 1 a 5; 
    b)  a  chiunque  transita,  con  mezzo  privato,  nel  territorio
italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con  l'obbligo,  allo
scadere di detto termine, di lasciare  immediatamente  il  territorio
nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di
isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5; 
    c) ai cittadini e ai residenti di uno  Stato  membro  dell'Unione
europea e degli altri Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C
e D dell'allegato 20 che fanno  ingresso  in  Italia  per  comprovati
motivi  di  lavoro,  salvo  che  nei  quattordici  giorni   anteriori
all'ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o piu'
Stati e territori di cui all'elenco C; 
    d) al personale sanitario in ingresso in Italia  per  l'esercizio
di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo
di  cui  all'art.  13  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.   18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
    e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso  e  in  uscita  dal
territorio nazionale  per  comprovati  motivi  di  lavoro  e  per  il
conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora; 
    f)  al  personale  di  imprese  ed  enti  aventi  sede  legale  o
secondaria  in  Italia  per  spostamenti  all'estero  per  comprovate
esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore; 
    g) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati,  dell'Unione
europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti  diplomatici,
al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai
funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e  delle
forze di polizia, italiane  e  straniere,  e  dei  vigili  del  fuoco
nell'esercizio delle loro funzioni; 
    h) agli alunni e agli studenti per la frequenza di  un  corso  di
studi in uno Stato diverso  da  quello  di  residenza,  abitazione  o
dimora, nel quale  ritornano  ogni  giorno  o  almeno  una  volta  la
settimana.