Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il
giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Le «modifiche ordinarie» di cui all'art. 1 sono comunicate,
entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla
Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a
disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del
regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore
nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione
da parte della Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione.
3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le «modifiche
ordinarie» di cui all'art. 1 sono applicabili a decorrere dalla
campagna vendemmiale 2020/2021. Inoltre le stesse modifiche sono
applicabili anche per le produzioni provenienti dalle vendemmie 2019
e precedenti atte ad essere classificate a DOCG «Terre Alfieri» e che
siano in possesso dei requisiti stabiliti nell'allegato disciplinare.
4. L'elenco dei codici, previsto dall'art. 18, comma 6, del decreto
ministeriale 16 dicembre 2010, e' aggiornato in relazione alle
modifiche di cui all'art. 1.
5. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della
denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Terre
Alfieri», di cui all'art. 1 saranno inseriti sul sito internet del
Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 9 ottobre 2020
Il dirigente: Polizzi