IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» e, in particolare,  l'art.  8,  comma
10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a  carico
del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce  l'Agenzia  europea  per  i  medicinali,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  Europea,  Serie  L
136/1 del 30 aprile 2004; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006,  n.  219,  concernente
l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano; 
  Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n.  323,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425, che
stabilisce che la prescrizione dei medicinali  rimborsabili  dal  SSN
sia conforme alle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti
della Commissione unica del farmaco; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio  2001,  n.  3,  recante
«Individuazione dei criteri per  la  contrattazione  del  prezzo  dei
farmaci»; 
  Visto il decreto del Ministero della  salute  del  2  agosto  2019,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»  (legge
finanziaria 2009); 
  Visto l'art. 70, comma 2, della legge 23  dicembre  1998,  n.  448,
recante «Misure per la  razionalizzazione  e  il  contenimento  della
spesa farmaceutica» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto l'art. 15-decies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 in tema di prescrizione di medicinali; 
  Vista la determina  AIFA  del  29  ottobre  2004  «Note  AIFA  2004
(Revisione delle note CUF)»,  pubblicata  nel  Supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  del  4  novembre
2004, n. 259 e successive modificazioni; 
  Vista la determina AIFA del 4 gennaio 2007  («Note  AIFA  2006-2007
per l'uso  appropriato  dei  farmaci»),  pubblicata  nel  Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  del  10
gennaio 2007, n. 7; 
  Viste le determine AIFA del 1° marzo 2019, numeri 459, 461,  463  e
del 5 marzo 2019, n. 468, con cui, ai fini  della  rimborsabilita'  a
carico del SSN, sono stati approvati il  regime  di  fornitura  e  la
classificazione,  rispettivamente,  per  le  specialita'  a  base  di
rivaroxaban, edoxaban, apixaban e dabigatran (NAO/DOAC); 
  Vista la  determina  AIFA  del  25  luglio  2005,  recante  «Elenco
aggiornato  dei  medicinali  rimborsabili  dal   Servizio   sanitario
nazionale (SSN) con indicazione  del  regime  di  fornitura»  che  ha
approvato  il  regime  di  fornitura  e  la   classificazione   delle
specialita' a base di warfarin e acenocumarolo (AVK antagonisti della
vitamina K); 
  Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni nella legge
24 aprile 2020, n. 27; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»,
convertito con modificazioni nella legge 22 maggio 2020, n. 35; 
  Visto il decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  recante  «Misure
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per
le imprese,  di  poteri  speciali  nei  settori  strategici,  nonche'
interventi in materia di salute  e  lavoro,  di  proroga  di  termini
amministrativi e processuali»,  convertito  con  modificazioni  nella
legge 5 giugno 2020, n. 40; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2020,  n.  28,  recante  «Misure
urgenti per  la  funzionalita'  dei  sistemi  di  intercettazioni  di
conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di
ordinamento penitenziario,  nonche'  disposizioni  integrative  e  di
coordinamento  in  materia  di  giustizia  civile,  amministrativa  e
contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di  allerta
Covid-19», convertito con modificazioni nella legge 25  giugno  2020,
n. 70; 
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n.  33,  recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19», convertito con modificazioni nella legge 14  luglio  2020,
n. 74; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  17
maggio 2020, recante «Disposizioni  attuative  del  decreto-legge  25
marzo  2020,  n.  19,  recante  misure   urgenti   per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n.  33,  recante  ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 126 del  17
maggio 2020; 
  Visto il decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito con modificazioni nella legge 17  luglio  2020,
n. 77; 
  Visto il decreto-legge del 30 luglio 2020, n. 83,  recante  «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020», convertito
con modificazioni nella legge 25 settembre 2020, n. 124; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  7
agosto  2020,   recante   «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  recante  misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19,   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 198 dell'8 agosto 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  7
settembre  2020,  recante  «Ulteriori  disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  recante  misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19,   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 222 del 7 settembre 2020; 
  Visto il decreto-legge del 7 ottobre 2020, n. 125, recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la  continuita'  operativa
del  sistema  di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione   della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 248  del  7
ottobre 2020; 
  Vista la determina AIFA del 12  giugno  2020,  n.  653,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 152 del 17 giugno 2020, recante «Adozione della nota  97  relativa
alla prescrivibilita' dei nuovi anticoagulanti orali ai pazienti  con
fibrillazione  atriale  non   valvolare   (FANV)»   che   ha   esteso
temporaneamente la prescrivibilita' dei medicinali anticoagulanti  in
pazienti  con  fibrillazione  atriale  non  valvolare  di  cui   alle
suindicate determine; 
  Considerato  il  parere  espresso  in  merito   dalla   Commissione
consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella  seduta  del  14
maggio 2020, come integrato nella seduta del  3  giugno  2020,  sulla
necessita' di approvare una nota AIFA per la predetta estensione (con
numerazione 97); 
  Tenuto conto, in particolare,  di  quanto  riportato  nel  suddetto
parere in ordine ai vincoli regolatori di natura tecnico-scientifica,
fissati sulla base  del  profilo  beneficio-rischio  delle  anzidette
specialita'  medicinali  e  delle  migliori   evidenze   scientifiche
attualmente disponibili, tali da consentire la prescrizione, da parte
degli specialisti e  dei  medici  di  medicina  generale,  dei  nuovi
anticoagulanti  orali  ad  azione  diretta   (NAO/DOAC:   dabigatran,
apixaban, edoxaban, rivaroxaban) e degli antagonisti della vitamina K
(AVK:  warfarin  e  acenocumarolo),  limitatamente  alle   confezioni
autorizzate con indicazione per il trattamento dei pazienti con  FANV
di cui all'allegato 2 della determina AIFA n. 653/2020; 
  Tenuto conto,  altresi',  della  conclusione  dei  procedimenti  di
rinegoziazione avviati d'ufficio  dall'AIFA,  aventi  ad  oggetto  le
specialita' medicinali a base  di  rivaroxaban,  edoxaban,  apixaban,
dabigatran, e del raggiungimento dei relativi accordi  negoziali  che
prevedono   nuove   condizioni   economiche   di   ammissione    alla
rimborsabilita'; 
  Ritenuto di dover attribuire natura definitiva alla Nota 97; 
  Vista la delibera n. 38  del  13  ottobre  2020  del  consiglio  di
amministrazione dell'AIFA di approvazione  in  via  definitiva  della
Nota 97; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. E' adottata in via definitiva la Nota 97, in conformita'  e  con
le modalita' previste nel testo e nei relativi allegati,  disponibili
sul sito  istituzionale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,  nella
sezione   Note   AIFA,   al   link   www.aifa.gov.it/note-aifa    che
costituiscono  parte  integrante   e   sostanziale   della   presente
determina, al fine di  consentire  la  prescrizione  da  parte  degli
specialisti  e  dei   medici   di   medicina   generale   dei   nuovi
anticoagulanti  orali  ad  azione  diretta   (NAO/DOAC:   dabigatran,
apixaban, edoxaban, rivaroxaban) e degli antagonisti della vitamina K
(AVK:  warfarin  e  acenocumarolo),  limitatamente  alle   confezioni
autorizzate per il trattamento della FANV di cui all'allegato 2. 
  2. Resta immutato il regime di fornitura e  di  classificazione  ai
fini della rimborsabilita' a carico del Servizio sanitario  nazionale
degli anticoagulanti orali nelle altre indicazioni terapeutiche.