Art. 2 
 
                Articolazione, composizione e durata 
 
  1. La Commissione si articola in un  Ufficio  di  Presidenza  e  in
quattro settori  inerenti  alle  diverse  tipologie  di  rischio,  di
seguito elencate: 
    settore rischi sismico e da maremoto; 
    settore rischio vulcanico; 
    settore   rischi   idraulico,    idrogeologico,    da    fenomeni
meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi; 
    settore  rischi  antropici  e  tecnologici  (chimico,   nucleare,
radiologico,  tecnologico,  industriale,  da  trasporti,  ambientale,
igienico-sanitario e da rientro incontrollato di  oggetti  e  detriti
spaziali). 
  2. L'Ufficio  di  Presidenza  della  Commissione  e'  composto  dal
presidente, da un vicepresidente con  funzioni  anche  di  presidente
vicario e da un referente per ciascun settore di rischio, individuati
tra  personalita'  di  alto  prestigio   scientifico,   culturale   o
istituzionale nei rischi  di  protezione  civile.  Il  vicepresidente
sostituisce il presidente nelle relative  funzioni  in  caso  di  sua
assenza o impedimento, nonche' in caso di vacanza dell'incarico.  Per
ogni referente di settore viene individuato un sostituto. 
  3. Ogni settore di rischio di cui al comma 1,  e'  composto  da  un
numero massimo  di  dieci  componenti  permanenti,  ivi  compreso  il
referente, individuati tra i  legali  rappresentanti  dei  Centri  di
competenza e tra esperti di comprovata esperienza in materia,  tenuto
conto delle specificita' dei rischi trattati. I legali rappresentanti
dei Centri di competenza non possono essere in  numero  superiore  al
50% del totale dei componenti permanenti. Essi  possono  nominare  in
forma permanente un proprio  delegato,  individuato  nell'ambito  del
medesimo Centro di competenza, esperto nella materia del settore che,
in caso di assenza del legale rappresentante, esercita il diritto  di
voto. Quando un Centro di competenza e' presente in piu' settori, per
ciascun settore  puo'  essere  individuato  in  forma  permanente  un
delegato. 
  4. Per ciascuno dei settori di  rischio  di  cui  al  comma  1,  il
Dipartimento  della  protezione  civile  predispone  un   elenco   di
componenti   aggiuntivi   competenti   in   specifiche    discipline,
individuati in  quanto  utili  ai  fini  della  caratterizzazione  di
ciascun  rischio.  Essi  possono  essere  chiamati  ad  integrare  la
composizione della Commissione, in numero non superiore  al  50%  dei
componenti permanenti della Commissione per ciascun settore, nei casi
in  cui,  a  seconda  degli  argomenti  da  trattare,  il  Capo   del
Dipartimento della protezione civile,  sentito  il  Presidente  della
Commissione, ne ravvisi  la  necessita',  motivandone  le  specifiche
esigenze. In  sede  di  riunione  della  Commissione,  il  componente
aggiuntivo convocato opera nell'ambito della Commissione  stessa  con
diritto di voto. 
  5.  I  componenti,  permanenti  e  aggiuntivi,  della  Commissione,
qualora  scelti  tra  gli  esperti  appartenenti   alle   istituzioni
universitarie, sono individuati tra i professori di  prima  fascia  e
tra i professori di seconda fascia che al momento della nomina  siano
in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale  per  docenti  di
prima fascia o di idoneita' ad un concorso per dirigente di  ricerca.
I componenti  della  Commissione,  qualora  scelti  tra  gli  esperti
appartenenti agli enti di ricerca, sono individuati tra  i  dirigenti
di ricerca e tra i primi ricercatori  che  al  momento  della  nomina
siano in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per docenti
di prima fascia o di  idoneita'  ad  un  concorso  per  dirigente  di
ricerca. 
  6. Alla nomina dei componenti  permanenti  della  Commissione,  ivi
compresi il presidente ed il vicepresidente vicario, si provvede  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Capo del Dipartimento della protezione  civile.  Con  il  decreto  si
procede, altresi', alla designazione dei  referenti  e  dei  relativi
sostituti per ciascun settore. 
  7. Alla costituzione e all'aggiornamento dell'elenco dei componenti
aggiuntivi di cui al comma 4, si provvede con decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile. 
  8. La Commissione dura in carica cinque anni dalla data di  entrata
in vigore del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  di
cui al comma 6.  Allo  scadere  della  Commissione,  in  mancanza  di
proroga decadono anche i componenti aggiuntivi dell'elenco di cui  al
comma 4. 
  9. I componenti permanenti della Commissione decadono dall'incarico
qualora non partecipino personalmente,  senza  preavviso  e  motivate
ragioni,  a  tre  riunioni  consecutive  alle   quali   siano   stati
regolarmente convocati.