Art. 3 
 
                            Funzionamento 
 
  1. La Commissione si riunisce  di  norma  per  singoli  settori  di
rischio o, nel caso  di  esame  di  questioni  interdisciplinari,  in
seduta congiunta tra due o piu' settori. La Commissione si  riunisce,
in ogni caso, in seduta plenaria almeno una  volta  all'anno  per  la
verifica delle attivita' svolte e per provvedere alla  programmazione
annuale dei lavori. 
  2. La Commissione, che si riunisce di norma presso una  delle  sedi
del Dipartimento della protezione civile, opera con almeno  la  meta'
dei componenti con diritto di  voto  convocati,  sia  permanenti  sia
aggiuntivi, e  delibera  a  maggioranza  dei  presenti.  Le  riunioni
possono essere svolte anche per via telematica. 
  3.  La  Commissione  puo'  dotarsi  di   un   proprio   regolamento
organizzativo, nel quale indicare  le  procedure  necessarie  al  suo
corretto funzionamento. 
  4. Le convocazioni delle riunioni, con indicazione  dei  quesiti  e
degli argomenti  posti  all'ordine  del  giorno,  sono  disposte  dal
presidente su richiesta del Capo del  Dipartimento  della  protezione
civile, oppure con decisione dell'Ufficio di Presidenza,  sentito  il
Capo del Dipartimento  della  protezione  civile,  con  preavviso  di
almeno cinque giorni, durante i quali e' resa disponibile la relativa
documentazione. In caso di specifiche necessita', la Commissione puo'
essere convocata senza tale preavviso e con urgenza. 
  5. Le  risultanze  di  ciascuna  riunione  della  Commissione  sono
sintetizzate in un verbale che viene inviato al Capo del Dipartimento
della protezione civile di regola al termine della riunione stessa  e
comunque non oltre cinque giorni dallo svolgimento della seduta. 
  6. Per eventuali esigenze di comunicazione, e su richiesta del Capo
del Dipartimento, le risultanze di  una  riunione  della  Commissione
possono  essere  sintetizzate  dalla   Commissione   stessa   in   un
comunicato,   che   costituisce   l'unica    forma    ufficiale    di
rappresentazione esterna del parere della Commissione, per il tramite
del Dipartimento. 
  7. Il Capo del  Dipartimento  puo'  chiedere  al  presidente  della
Commissione di dare mandato ad alcuni suoi componenti,  permanenti  o
aggiuntivi, di effettuare ricognizioni, verifiche e sopralluoghi. 
  8.  Il   Dipartimento   della   protezione   civile   assicura   il
funzionamento   della   Commissione   nell'ambito    delle    risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione  vigente.
Per garantire il supporto tecnico-organizzativo alle attivita'  della
Commissione, con decreto del Capo del Dipartimento  della  protezione
civile vengono individuate tre unita' di personale  del  Dipartimento
stesso, le  quali  provvedono  allo  svolgimento  delle  funzioni  di
Segreteria nell'ambito dei doveri d'ufficio, senza  oneri  aggiuntivi
rispetto al trattamento economico spettante in relazione al  rapporto
d'impiego presso il Dipartimento della protezione civile.