Art. 3 Funzionamento 1. La Commissione si riunisce di norma per singoli settori di rischio o, nel caso di esame di questioni interdisciplinari, in seduta congiunta tra due o piu' settori. La Commissione si riunisce, in ogni caso, in seduta plenaria almeno una volta all'anno per la verifica delle attivita' svolte e per provvedere alla programmazione annuale dei lavori. 2. La Commissione, che si riunisce di norma presso una delle sedi del Dipartimento della protezione civile, opera con almeno la meta' dei componenti con diritto di voto convocati, sia permanenti sia aggiuntivi, e delibera a maggioranza dei presenti. Le riunioni possono essere svolte anche per via telematica. 3. La Commissione puo' dotarsi di un proprio regolamento organizzativo, nel quale indicare le procedure necessarie al suo corretto funzionamento. 4. Le convocazioni delle riunioni, con indicazione dei quesiti e degli argomenti posti all'ordine del giorno, sono disposte dal presidente su richiesta del Capo del Dipartimento della protezione civile, oppure con decisione dell'Ufficio di Presidenza, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile, con preavviso di almeno cinque giorni, durante i quali e' resa disponibile la relativa documentazione. In caso di specifiche necessita', la Commissione puo' essere convocata senza tale preavviso e con urgenza. 5. Le risultanze di ciascuna riunione della Commissione sono sintetizzate in un verbale che viene inviato al Capo del Dipartimento della protezione civile di regola al termine della riunione stessa e comunque non oltre cinque giorni dallo svolgimento della seduta. 6. Per eventuali esigenze di comunicazione, e su richiesta del Capo del Dipartimento, le risultanze di una riunione della Commissione possono essere sintetizzate dalla Commissione stessa in un comunicato, che costituisce l'unica forma ufficiale di rappresentazione esterna del parere della Commissione, per il tramite del Dipartimento. 7. Il Capo del Dipartimento puo' chiedere al presidente della Commissione di dare mandato ad alcuni suoi componenti, permanenti o aggiuntivi, di effettuare ricognizioni, verifiche e sopralluoghi. 8. Il Dipartimento della protezione civile assicura il funzionamento della Commissione nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Per garantire il supporto tecnico-organizzativo alle attivita' della Commissione, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile vengono individuate tre unita' di personale del Dipartimento stesso, le quali provvedono allo svolgimento delle funzioni di Segreteria nell'ambito dei doveri d'ufficio, senza oneri aggiuntivi rispetto al trattamento economico spettante in relazione al rapporto d'impiego presso il Dipartimento della protezione civile.