Art. 4 
 
                          Ulteriori esperti 
 
  1. Al fine di disporre di ulteriori contributi tecnico-scientifici,
il Capo del Dipartimento della protezione civile, in accordo  con  il
presidente, puo' invitare alle riunioni della  Commissione  ulteriori
esperti, che partecipano senza diritto di voto. 
  2. Qualora si rilevi la necessita'  di  approfondire  problematiche
specifiche e territorialmente localizzate,  possono  essere  invitati
alle riunioni della Commissione esperti di  organismi  di  consulenza
tecnico-scientifica a livello regionale e/o locale,  che  partecipano
senza diritto di voto.