Art. 4 Ulteriori esperti 1. Al fine di disporre di ulteriori contributi tecnico-scientifici, il Capo del Dipartimento della protezione civile, in accordo con il presidente, puo' invitare alle riunioni della Commissione ulteriori esperti, che partecipano senza diritto di voto. 2. Qualora si rilevi la necessita' di approfondire problematiche specifiche e territorialmente localizzate, possono essere invitati alle riunioni della Commissione esperti di organismi di consulenza tecnico-scientifica a livello regionale e/o locale, che partecipano senza diritto di voto.